Art. 6. Personale in posizione di comando presso agenzie regionali 1. Il trattamento economico fondamentale per il personale regionale in posizione di comando presso agenzie regionali e' a carico dei rami di amministrazione di provenienza. Al predetto personale, per il trattamento giuridico, economico e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali dell'amministrazione di provenienza. 2. Per il personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, il trattamento economico fondamentale e' anticipato dagli enti di appartenenza, fermo restando il rimborso da parte degli enti utilizzatori. 3. Per il trattamento economico accessorio di tutto il personale comandato si applica la disciplina contrattuale collettiva regionale. 4. Al comma 5 dell'Art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole «l'inquadramento» sono aggiunte le parole «o il comando».