Art. 6.
     Personale in posizione di comando presso agenzie regionali
    1.   Il  trattamento  economico  fondamentale  per  il  personale
regionale  in  posizione  di  comando  presso  agenzie regionali e' a
carico  dei  rami  di  amministrazione  di  provenienza.  Al predetto
personale,  per  il trattamento giuridico, economico e previdenziale,
si    applicano    le   disposizioni   legislative   e   contrattuali
dell'amministrazione di provenienza.
    2.  Per il personale in posizione di comando proveniente da altre
amministrazioni,  il trattamento economico fondamentale e' anticipato
dagli enti di appartenenza, fermo restando il rimborso da parte degli
enti utilizzatori.
    3.  Per il trattamento economico accessorio di tutto il personale
comandato si applica la disciplina contrattuale collettiva regionale.
    4.  Al  comma 5 dell'Art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001,
n.  6, dopo le parole «l'inquadramento» sono aggiunte le parole «o il
comando».