Art. 8.
                     Personale degli enti parco
    1.  Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995,
n.  76,  come modificato dall'Art. 96 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la parola «comandato» e' sostituita con le parole «comandato
dall'amministrazione regionale o da altre pubbliche amministrazioni»;
      b) alla  fine  del  comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «I
suddetti  enti  possono  utilizzare  ai sensi dell'Art. 9 della legge
16 gennaio  2003,  n.  3,  le  graduatorie  approvate,  attivando  le
procedure  di cui all'Art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, fino alla data del 31 dicembre 2005».
    2.  Al comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995,
n.  76,  come  sostituito  dall'Art. 8 della legge regionale 25 marzo
1996,  n. 7 e modificato dall'Art. 96 della legge regionale 16 aprile
2003,  n.  4,  le  parole  «28 febbraio  2003» sono sostituite con le
parole «31 luglio 2004».
    3.  Restano  salve  le  procedure  e  le  domande  dei  comandati
presentate  ai  sensi  dell'Art.  96  della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.