Art. 8. Personale degli enti parco 1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come modificato dall'Art. 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola «comandato» e' sostituita con le parole «comandato dall'amministrazione regionale o da altre pubbliche amministrazioni»; b) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «I suddetti enti possono utilizzare ai sensi dell'Art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le graduatorie approvate, attivando le procedure di cui all'Art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino alla data del 31 dicembre 2005». 2. Al comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, come sostituito dall'Art. 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 e modificato dall'Art. 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole «28 febbraio 2003» sono sostituite con le parole «31 luglio 2004». 3. Restano salve le procedure e le domande dei comandati presentate ai sensi dell'Art. 96 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.