Art. 2.
               Turno elettorale autunnale per il 2005

    1.  Per  l'anno  2005,  fermo  restando  quanto  previsto  per lo
scioglimento  e  la  cessazione  dalla carica degli organi comunali o
provinciali   conseguenti   a   fenomeni   di   infiltrazione   e  di
condizionamento  di  tipo  mafioso,  il Presidente della Regione, nei
casi  in  cui  la  gestione  straordinaria  degli  organi  comunali e
provinciali si protragga per un periodo superiore ai dodici mesi, ove
ne  ricorrano  le  condizioni,  indice le nuove elezioni dei suddetti
organi in una domenica compresa tra il 15 novembre e il 15 dicembre.
    2. Nella tornata elettorale autunnale del 2005 sono inclusi anche
i  comuni  in  cui,  in  forza di provvedimento giudiziario, e' stato
annullato,  in tutto o in parte, il voto per il rinnovo del consiglio
comunale.
    3.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
valutati  per  l'esercizio  finanziario 2005 in 300 migliaia di euro,
gravano sulle disponibilita' dell'UPB 3.2.1.5.1, capitolo 182514.