Art. 2. Turno elettorale autunnale per il 2005 1. Per l'anno 2005, fermo restando quanto previsto per lo scioglimento e la cessazione dalla carica degli organi comunali o provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il Presidente della Regione, nei casi in cui la gestione straordinaria degli organi comunali e provinciali si protragga per un periodo superiore ai dodici mesi, ove ne ricorrano le condizioni, indice le nuove elezioni dei suddetti organi in una domenica compresa tra il 15 novembre e il 15 dicembre. 2. Nella tornata elettorale autunnale del 2005 sono inclusi anche i comuni in cui, in forza di provvedimento giudiziario, e' stato annullato, in tutto o in parte, il voto per il rinnovo del consiglio comunale. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in 300 migliaia di euro, gravano sulle disponibilita' dell'UPB 3.2.1.5.1, capitolo 182514.