Art. 3.
             Avviamento al lavoro nel settore forestale

    1.  Per  l'avviamento  al  lavoro  nel  settore forestale trovano
applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  III  della legge
regionale   6 aprile   1996,   n.   16   e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
    2.  Per  l'attuazione dell'Art. 55 della legge regionale 6 aprile
1996,   n.   16   e  successive  modifiche  ed  integrazioni  trovano
applicazione,  ai  fini  della  formazione  delle graduatorie su base
comunale e limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle graduatorie
di  cui  all'Art.  49  della  citata legge regionale, i criteri e gli
elementi  di  valutazione dei titoli di cui al decreto del Presidente
della  Regione  5 aprile  2005,  emanato  in applicazione del comma 2
dell'Art.  49  della  legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nonche'
quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
    3.  Per  la  formazione  delle  graduatorie,  per l'avviamento al
lavoro  e  per  ogni  altro adempimento e' competente il dipartimento
lavoro   dell'Assessorato  regionale  del  lavoro,  della  previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.