Art. 3. Avviamento al lavoro nel settore forestale 1. Per l'avviamento al lavoro nel settore forestale trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione dell'Art. 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione, ai fini della formazione delle graduatorie su base comunale e limitatamente ai lavoratori non inseriti nelle graduatorie di cui all'Art. 49 della citata legge regionale, i criteri e gli elementi di valutazione dei titoli di cui al decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2005, emanato in applicazione del comma 2 dell'Art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, nonche' quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 3. Per la formazione delle graduatorie, per l'avviamento al lavoro e per ogni altro adempimento e' competente il dipartimento lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.