Regolamento  per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'Art. 6
   comma i della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in
   materia di professioni) come sostituito dall'Art. 6, comma 9 della
   legge regionale 2 febbraio 2005, n. i (legge finanziaria 2005) per
   l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  regolamento  stabilisce,  ai sensi dell'Art. 12
della  legge  regionale  del  22 aprile  2004,  n.  13 (interventi in
materia  di  professioni), le misure, i criteri e le modalita' per la
concessione   di   finanziamenti   per   progetti   di  aggiornamento
professionale  per  i  professionisti  previsti dall'Art. 6, comma 1,
della  legge regionale n. 13/2004, come sostituito dall'Art. 6, comma
9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.
                               Art. 2.
                             Definizioni

    1.  Ai  sensi  del  presente  regolamento  si intende per ufficio
competente  il servizio professioni e interventi settoriali istituito
presso  la  direzione  centrale  lavoro,  formazione,  universita'  e
ricerca.
                               Art. 3.
                       Beneficiari e requisiti

    1.   Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al  presente
regolamento i soggetti di seguito indicati:
      a)  gli  ordini  ed i collegi territorialmente articolati nella
Regione;
      b)  le  associazioni  professionali di professioni ordinistiche
con sedi decentrate a livello regionale;
      c)  le  associazioni  dei prestatori di attivita' professionali
non   ordinistiche,  inserite,  a  livello  regionale,  nel  registro
previsto dall'Art. 4 della legge regionale n. 13/2004.
                               Art. 4.
    Presentazione dei progetti regionali annuali di aggiornamento

    1.  Entro  il  28 febbraio  di  ogni anno gli ordini ed i collegi
territorialmente  articolati  nella Regione, di concerto tra di loro,
le  associazioni  professionali di professioni ordinistiche, con sedi
decentrate  a  livello regionale, e le associazioni dei prestatori di
attivita'   professionali   non   ordinistiche  inserite,  a  livello
regionale, nel registro previsto dall'Art. 4 della legge regionale n.
13/2004,  presentano  all'ufficio  competente,  un progetto regionale
annuale   di   aggiornamento  professionale,  di  seguito  denominato
progetto,  recante  la specificazione delle singole iniziative che si
intendono realizzare.
    2. Il progetto ha validita' nell'anno solare di presentazione.
    3.  Il  progetto  puo'  prevedere al massimo cinque iniziative di
aggiornamento   da   svolgersi   in   ambito   regionale,   anche  in
collaborazione  con Universita' ed Istituti specializzati, alle quali
partecipano  esclusivamente professionisti che esercitano l'attivita'
con sede legale ed operativa in Regione.
    4.  Nell'ambito  del  progetto  di cui al comma i', e' consentito
riservare  due delle cinque iniziative per far fronte alla necessita'
di    inderogabili    aggiornamenti,   conseguenti   a   sopravvenute
disposizioni  legislative  non prevedibili alla data di presentazione
del progetto medesimo.
    5.   Le   iniziative  specificate  nel  progetto  possono  essere
riproposte   nel   programma  successivo,  qualora  non  siano  state
realizzate per ragioni debitamente motivate.
                               Art. 5.
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili

    1.  Sono  ammesse  a  finanziamento  le iniziative, contenute nel
progetto,    che    si    sostanziano    in   attivita'   finalizzate
nell'aggiornameto   professionale   dei   prestatori   di   attivita'
professionali  ordinistiche  e  non ordinistiche, esercitate in forma
individuale, associata o societaria.
    2.  Tali  iniziative  consistono  in  corsi,  seminari, incontri,
congressi,  a  livello regionale, strettamente connessi all'attivita'
esercitata   della   durata  massima  di  cinque  giorni,  mirati  al
soddisfacimento   di   bisogni   formativi  di  tipo  collettivo  con
particolare riguardo alle esigenze dei giovani professionisti.
    3.  A  tale  fine  sono  ammissibili  a  contributo  le  seguenti
tipologie di spesa:
      a) spese di pubblicita' dell'iniziativa;
      b) spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento
dell'organizzazione dell'iniziativa di aggiornamento;
      c) spese di segreteria organizzativa;
      d)  spese  di  locazione degli spazi destinati all'iniziativa e
delle attrezzature informatiche e tecniche connesse;
      e) spese per traduzioni e relativi impianti;
      f)  spese  per  i  compensi  ai relatori esterni e rimborsi per
spese di viaggio e pernottamento;
      g) spese per la pubblicazione degli atti dell'iniziativa.
    4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A.
    5.   Non   sono  ammissibili  le  spese  eventualmente  sostenute
anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.
                               Art. 6.
                         Computo dei termini

    1.  Al  fine  del  computo  di ogni termine previsto dal presente
Regolamento  trovano  applicazione le disposizioni dell'Art. 2963 del
codice civile.
                               Art. 7.
                           Regime d'aiuto

    1. I contributi sono concessi secondo la regola de minimis di cui
al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001,
pubblicato  nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L
n. 10, del 13 gennaio 2001.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  2  del  regolamento  di cui al comma 1,
l'importo  complessivo  degli  aiuti  de  minimis  accordato  ad ogni
singolo soggetto non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni.
                               Art. 8.
                            D o m a n d a

    1.  I rappresentanti dei soggetti indicati all'Art. 3 presentano,
anche contestualmente al progetto, domanda di contributo, riferita ad
ogni   singola   iniziativa   specificata   nel   progetto  medesimo,
all'ufficio  competente,  su  apposito  modello,  nel  rispetto della
normativa fiscale vigente.
    2.  Le  domande  di cui al comma 1, sono corredate dalla seguente
documentazione:
      a)  relazione  analitica  delle  iniziative  per  le  quali  si
richiede  il  finanziamento sottoscritta dal rappresentante di cui al
comma 1 legittimato a presentare la domanda;
      b)  preventivo  analitico  delle  singole  spese che si intende
sostenere  distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'Art.
5, comma 3;
      c)   piano  di  copertura  relativo  alle  spese  eventualmente
finanziate da soggetti privati e/o da quote di partecipazione;
      d)  fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'
del richiedente in corso di validita'.
    3.  Qualora  la  domanda di contributo sia riferita ad iniziative
non  ricomprese  nel  progetto  regionale  annuale,  si  procede alla
archiviazione della medesima.
                               Art. 9.
                        C o n c e s s i o n e

    1.  L'ufficio  competente  verifica,  in  ordine  cronologico  di
presentazione,  la  corrispondenza  tra le iniziative contemplate nel
progetto  e  la relativa domanda, la completezza della documentazione
allegata  e  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento.
    2.  Il  procedimento  di  concessione  del contributo si conclude
entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
    3.  Nel  caso  di  documentazione mancante o incompleta l'ufficio
competente  richiede  le  necessarie  integrazioni. La documentazione
integrativa  e'  inviata  nel  termine  di  un  mese  dalla  data  di
ricevimento  dell'apposita  richiesta, ferma restando la possibilita'
per  l'interessato  di  richiedere,  in via preventiva, una deroga al
termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.
    4.  Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione
del procedimento e' sospeso.
    5.   Alla   conclusione  del  procedimento  l'ufficio  competente
comunica all'interessato:
      a) l'ammissibilita' del finanziamento;
      b)    l'ammissibilita'   della   domanda,   ma   la   sua   non
finanziabilita';
      c)    l'inammissibilita'    della   domanda,   indicandone   le
motivazioni.
    6. L'ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della
concessione del contributo, richiede al beneficiano una dichiarazione
resa  ai  sensi  della  vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,   riguardante   gli  aiuti  «de  minimis»  eventualmente
ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.
                              Art. 10.
                      Ammontare del contributo

    1.  L'ammontare  del  contributo  e'  pari  al  50%  delle  spese
ammissibili e comunque non superiore a 5.000,00 euro per ogni singola
iniziativa ammessa a finanziamento.
    2.  Nel  caso  in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti
privati o quote di partecipazione, indicate nel piano di copertura di
cui  all'Art.  8 comma 2 lettera c), l'ammontare del contributo viene
determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del
beneficiario.
    3.  Il  contributo  non  e'  cumulabile  con  altri finanziamenti
pubblici  concessi,  a  qualsiasi  titolo, per le stesse finalita' ed
aventi ad oggetto le stesse spese.
                              Art. 11.
                         E r o g a z i o n e

    1. Il beneficiario e' tenuto ad ultimare i singoli interventi per
i  quali il contributo e' stato concesso entro sei mesi dalla data di
concessione.
    2.  Su  motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine
di cui al comma i e' prorogato di un mese.
    3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiano presenta
all'ufficio  competente,  entro un mese dalla conclusione del periodo
di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione:
      a)   relazione   illustrativa   sugli   interventi  realizzati,
sottoscritta dal soggetto a cio' legittimato;
      b)  nota  recante  l'elenco  dettagliato  delle spese sostenute
corredata dalla relativa documentazione fiscale;
      c)  dichiarazione  resa  ai  sensi dell'Art. 47 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che,
ai  fini della realizzazione dell'iniziativa formativa, vi e' stata o
non vi e' stata la partecipazione finanziaria di un soggetto esterno,
in qualita' di un soggetto privato esterno ovvero sono state riscosse
quote di partecipazione ove previste;
      d)     documentazione    probatoria    concernente    l'entita'
dell'eventuale  finanziamento  da  parte  di soggetti privati esterni
ovvero l'entita' delle eventuali quote di partecipazione;
      e)  dichiarazione  riguardante  eventuali  aiuti  «de  minimis»
concessi al beneficiano.
    4.  Non  sono  riconosciute  spese eccedenti il preventivo di cui
all'Art. 8, comma 2, lettera b).
    5.  La  documentazione  giustificativa  della spesa, annullata in
originale,  e' presentata in copia non autenticata e corredata da una
dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta
agli originali.
    6.   Sono   valide,   quale  documentazione  di  spesa,  ai  fini
dell'erogazione  del  contributo,  fatture  quietanzate  per l'intero
importo  ed  ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali,
aventi  una  data compresa tra la data di presentazione della domanda
ed i termini indicati ai commi 1 e 2.
    7.  L'ufficio  competente si riserva la facolta' di richiedere in
qualunque momento l'esibizione degli originali.
    8.  Nel  caso  di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio
richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa e'
inviata   nel   termine   di   un  mese  dalla  data  di  ricevimento
dell'apposita   comunicazione,  ferma  restando  la  possibilita'  di
richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese,
per ragioni debitamente motivate.
    9.  L'ufficio  competente,  ad  avvenuta acquisizione di tutta la
documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.
                              Art. 12.
                           Documentazione

    1.  Ai  fini  dell'osservanza  dei  termini previsti dal presente
regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e,
ove   si   provveda  all'inoltro  a  mezzo  raccomandata,  il  timbro
dell'ufficio   postale   di   spedizione;  in  quest'ultimo  caso  la
documentazione   e'   ritenuta  ammissibile  purche'  pervenga  entro
quindici  giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In
entrambi  i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per
gli uffici e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
                              Art. 13.
              Cause di rideterminazione del contributo

    1.   L'ufficio  competente  provvede  alla  rideterminazione  del
contributo:
      a)  quando  il  contributo  da  erogare comporta il superamento
della soglia de minimis;
      b)  quando  le  spese rendicontate risultano inferiori a quelle
ammesse  a  contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo
previsto dall'Art. 15, comma 1, lettera b);
      c)  quando  si verifichino le fattispecie contemplate dall'Art.
10, comma 2.
                              Art. 14.
                           Domande inevase

    1.  Le  domande  di  contributo rimaste inevase per insufficiente
disponibilita'   annuale  di  bilancio,  sono  accolte  con  i  fondi
stanziati nel bilancio successivo.
                              Art. 15.
                             R e v o c a

    1.  Ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7  (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e  di  diritto  di  accesso)  e  successive modifiche ed integrazioni
l'ufficio  competente  procede  alla revoca del contributo qualora in
particolare:
      a)  gli  interventi per i quali il contributo e' stato concesso
non siano realizzati entro i termini previsti dall'Art. 11, commi 1 e
2;
      b)  gli  interventi per i quali il contributo e' stato concesso
siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
      c) sia stata riscontrata la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni  rese  in  base  alla  vigente  normativa in materia di
dichiarazioni  sostitutive, salvo quanto previsto dall'Art. 71, comma
3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445  (Testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
                              Art. 16.
                        Ispezioni e controlli

    1.  In qualsiasi momento l'ufficio competente dispone ispezioni e
controlli,  anche  a  campione,  in relazione agli incentivi concessi
allo  scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il
rispetto  degli  obblighi  previsti,  nonche'  la  veridicita'  delle
dichiarazioni rese.
                              Art. 17.
                        M o d u l i s ti c a

    1.  L'ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista
dal presente regolamento.
                              Art. 18.
                             R i n v i o

    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si  applicano  le  norme  stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.
                              Art. 19.
                      Disposizioni transitorie

    1.  I soggetti di cui all'Art. 3, comma 1 presentano il progetto,
entro il 30 settembre 2005.
    2.   Contestualmente   alla   presentazione   del   progetto  gli
interessati possono presentare la relativa domanda.
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy