Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'Art. 6 comma i della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) come sostituito dall'Art. 6, comma 9 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. i (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale del 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti per progetti di aggiornamento professionale per i professionisti previsti dall'Art. 6, comma 1, della legge regionale n. 13/2004, come sostituito dall'Art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1. Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per ufficio competente il servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca. Art. 3. Beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti di seguito indicati: a) gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella Regione; b) le associazioni professionali di professioni ordinistiche con sedi decentrate a livello regionale; c) le associazioni dei prestatori di attivita' professionali non ordinistiche, inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall'Art. 4 della legge regionale n. 13/2004. Art. 4. Presentazione dei progetti regionali annuali di aggiornamento 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella Regione, di concerto tra di loro, le associazioni professionali di professioni ordinistiche, con sedi decentrate a livello regionale, e le associazioni dei prestatori di attivita' professionali non ordinistiche inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall'Art. 4 della legge regionale n. 13/2004, presentano all'ufficio competente, un progetto regionale annuale di aggiornamento professionale, di seguito denominato progetto, recante la specificazione delle singole iniziative che si intendono realizzare. 2. Il progetto ha validita' nell'anno solare di presentazione. 3. Il progetto puo' prevedere al massimo cinque iniziative di aggiornamento da svolgersi in ambito regionale, anche in collaborazione con Universita' ed Istituti specializzati, alle quali partecipano esclusivamente professionisti che esercitano l'attivita' con sede legale ed operativa in Regione. 4. Nell'ambito del progetto di cui al comma i', e' consentito riservare due delle cinque iniziative per far fronte alla necessita' di inderogabili aggiornamenti, conseguenti a sopravvenute disposizioni legislative non prevedibili alla data di presentazione del progetto medesimo. 5. Le iniziative specificate nel progetto possono essere riproposte nel programma successivo, qualora non siano state realizzate per ragioni debitamente motivate. Art. 5. Iniziative finanziabili e spese ammissibili 1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative, contenute nel progetto, che si sostanziano in attivita' finalizzate nell'aggiornameto professionale dei prestatori di attivita' professionali ordinistiche e non ordinistiche, esercitate in forma individuale, associata o societaria. 2. Tali iniziative consistono in corsi, seminari, incontri, congressi, a livello regionale, strettamente connessi all'attivita' esercitata della durata massima di cinque giorni, mirati al soddisfacimento di bisogni formativi di tipo collettivo con particolare riguardo alle esigenze dei giovani professionisti. 3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa: a) spese di pubblicita' dell'iniziativa; b) spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento dell'organizzazione dell'iniziativa di aggiornamento; c) spese di segreteria organizzativa; d) spese di locazione degli spazi destinati all'iniziativa e delle attrezzature informatiche e tecniche connesse; e) spese per traduzioni e relativi impianti; f) spese per i compensi ai relatori esterni e rimborsi per spese di viaggio e pernottamento; g) spese per la pubblicazione degli atti dell'iniziativa. 4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A. 5. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo. Art. 6. Computo dei termini 1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'Art. 2963 del codice civile. Art. 7. Regime d'aiuto 1. I contributi sono concessi secondo la regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001. 2. Ai sensi dell'Art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad ogni singolo soggetto non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni. Art. 8. D o m a n d a 1. I rappresentanti dei soggetti indicati all'Art. 3 presentano, anche contestualmente al progetto, domanda di contributo, riferita ad ogni singola iniziativa specificata nel progetto medesimo, all'ufficio competente, su apposito modello, nel rispetto della normativa fiscale vigente. 2. Le domande di cui al comma 1, sono corredate dalla seguente documentazione: a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento sottoscritta dal rappresentante di cui al comma 1 legittimato a presentare la domanda; b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'Art. 5, comma 3; c) piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati e/o da quote di partecipazione; d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita' del richiedente in corso di validita'. 3. Qualora la domanda di contributo sia riferita ad iniziative non ricomprese nel progetto regionale annuale, si procede alla archiviazione della medesima. Art. 9. C o n c e s s i o n e 1. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la corrispondenza tra le iniziative contemplate nel progetto e la relativa domanda, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento. 2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. 3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa e' inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilita' per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso. 5. Alla conclusione del procedimento l'ufficio competente comunica all'interessato: a) l'ammissibilita' del finanziamento; b) l'ammissibilita' della domanda, ma la sua non finanziabilita'; c) l'inammissibilita' della domanda, indicandone le motivazioni. 6. L'ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della concessione del contributo, richiede al beneficiano una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti «de minimis» eventualmente ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione. Art. 10. Ammontare del contributo 1. L'ammontare del contributo e' pari al 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5.000,00 euro per ogni singola iniziativa ammessa a finanziamento. 2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati o quote di partecipazione, indicate nel piano di copertura di cui all'Art. 8 comma 2 lettera c), l'ammontare del contributo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario. 3. Il contributo non e' cumulabile con altri finanziamenti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalita' ed aventi ad oggetto le stesse spese. Art. 11. E r o g a z i o n e 1. Il beneficiario e' tenuto ad ultimare i singoli interventi per i quali il contributo e' stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione. 2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma i e' prorogato di un mese. 3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiano presenta all'ufficio competente, entro un mese dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione: a) relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto a cio' legittimato; b) nota recante l'elenco dettagliato delle spese sostenute corredata dalla relativa documentazione fiscale; c) dichiarazione resa ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che, ai fini della realizzazione dell'iniziativa formativa, vi e' stata o non vi e' stata la partecipazione finanziaria di un soggetto esterno, in qualita' di un soggetto privato esterno ovvero sono state riscosse quote di partecipazione ove previste; d) documentazione probatoria concernente l'entita' dell'eventuale finanziamento da parte di soggetti privati esterni ovvero l'entita' delle eventuali quote di partecipazione; e) dichiarazione riguardante eventuali aiuti «de minimis» concessi al beneficiano. 4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'Art. 8, comma 2, lettera b). 5. La documentazione giustificativa della spesa, annullata in originale, e' presentata in copia non autenticata e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali. 6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2. 7. L'ufficio competente si riserva la facolta' di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali. 8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa e' inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilita' di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate. 9. L'ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo. Art. 12. Documentazione 1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione e' ritenuta ammissibile purche' pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Art. 13. Cause di rideterminazione del contributo 1. L'ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo: a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia de minimis; b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo previsto dall'Art. 15, comma 1, lettera b); c) quando si verifichino le fattispecie contemplate dall'Art. 10, comma 2. Art. 14. Domande inevase 1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilita' annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo. Art. 15. R e v o c a 1. Ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora in particolare: a) gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'Art. 11, commi 1 e 2; b) gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%; c) sia stata riscontrata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'Art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Art. 16. Ispezioni e controlli 1. In qualsiasi momento l'ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni rese. Art. 17. M o d u l i s ti c a 1. L'ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente regolamento. Art. 18. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19. Disposizioni transitorie 1. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 1 presentano il progetto, entro il 30 settembre 2005. 2. Contestualmente alla presentazione del progetto gli interessati possono presentare la relativa domanda. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy