Art. 11. Ordinamento dell'autorita' d'ambito 1. L'ordinamento e il funzionamento dell'autorita' d'ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all'Art. 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b), nonche' dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000. 2. Nel caso in cui l'autorita' d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1, lettera a), nella convenzione e' indicato l'ente locale responsabile del coordinamento. 3. Nell'ipotesi di cui all'Art. 8, comma 1, lettera a), gli organi dell'autorita' sono: a) l'assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito, nonche' dai rappresentanti delle zone territoriali omogenee, qualora costituitesi; b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'autorita' d'ambito, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti; c) il direttore, con responsabilita' organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'autorita'. 4. E facolta' dell'autorita' d'ambito, istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1, lettera a), prevedere un comitato istituzionale, composto complessivamente da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti, presieduto dal presidente dell'autorita'. Del comitato fanno parte di diritto i rappresentanti delle zone territoriali omogenee. 5. Nel caso in cui l'autorita' d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1, lettera b), gli organi dell'autorita' sono: a) l'assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito, nonche' dai rappresentanti delle zone territoriali omogenee, qualora costituitesi; b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti; c) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'autorita' e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti; d) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall'assemblea ai sensi dell'Art. 234 del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modifiche; e) il direttore, con responsabilita' organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'autorita'. 6. L'incarico di presidente o di componente del comitato istituzionale, nel caso l'autorita' d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1, lettera a), e l'incarico di presidente o di componente del consiglio di amministrazione, nel caso l'autorita' d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1, lettera b), e' incompatibile con il ruolo di presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato. 7. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalita' per il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali profili successori. 8. Le quote di partecipazione degli enti locali in seno all'assemblea sono determinate come segue: a) alla provincia una quota pari all'un per cento; b) ai comuni aderenti la restante quota del 1999 per cento ripartita fra gli stessi. 9. La rappresentanza dei comuni e' determinata come segue: a) il sessanta per cento in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali; b) il quaranta per cento in rapporto alla superficie territoriale. 10. Nell'ipotesi di cui all'Art. 5, il rappresentante della zona rappresenta' in assemblea la somma delle quote dei comuni ricadenti nella zona medesima. 11. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all'Art. 8 sono rilevanti le sole variazioni superiori al dieci per cento. 12. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 9 che di numero degli enti, l'assemblea d'ambito puo' determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima. 13. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attivita' l'autorita' d'ambito si dota di una struttura tecnico - operativa alle dipendenze del direttore; puo', inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei comuni e delle province partecipanti all'ambito nonche' dei consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine. 14. La gestione contabile dell'autorita' si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.