Art. 11.
                 Ordinamento dell'autorita' d'ambito

    1.  L'ordinamento e il funzionamento dell'autorita' d'ambito sono
stabiliti  dalla  convenzione di cui all'Art. 8, comma 1, lettera a),
ovvero  dallo statuto di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b), nonche'
dalle  disposizioni  del  presente  articolo, e comunque nel rispetto
delle  vigenti  norme  sulle forme di cooperazione fra enti locali di
cui al decreto legislativo n. 267/2000.
    2.   Nel   caso  in  cui  l'autorita'  d'ambito  venga  istituita
utilizzando  la  forma  di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1,
lettera  a), nella convenzione e' indicato l'ente locale responsabile
del coordinamento.
    3.  Nell'ipotesi  di  cui  all'Art.  8,  comma 1, lettera a), gli
organi dell'autorita' sono:
      a) l'assemblea  d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci,
o  dagli  assessori  delegati,  delle province e dei comuni ricadenti
nell'ambito,  nonche'  dai  rappresentanti  delle  zone  territoriali
omogenee, qualora costituitesi;
      b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e
legale  dell'autorita'  d'ambito,  eletto  dall'assemblea  fra i suoi
componenti;
      c) il direttore, con responsabilita' organizzativa e gestionale
della struttura operativa dell'autorita'.
    4.  E  facolta' dell'autorita' d'ambito, istituita utilizzando la
forma  di  cooperazione  prevista  all'Art.  8,  comma 1, lettera a),
prevedere  un comitato istituzionale, composto complessivamente da un
minimo  di  tre  membri  eletti dall'assemblea fra i suoi componenti,
presieduto dal presidente dell'autorita'. Del comitato fanno parte di
diritto i rappresentanti delle zone territoriali omogenee.
    5.   Nel   caso  in  cui  l'autorita'  d'ambito  venga  istituita
utilizzando  la  forma  di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1,
lettera b), gli organi dell'autorita' sono:
      a) l'assemblea  d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci,
o  dagli  assessori  delegati,  delle province e dei comuni ricadenti
nell'ambito,  nonche'  dai  rappresentanti  delle  zone  territoriali
omogenee, qualora costituitesi;
      b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e
legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;
      c) il  consiglio  di amministrazione, presieduto dal presidente
dell'autorita'  e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette
membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti;
      d) il  collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri,
nominati   dall'assemblea   ai   sensi   dell'Art.  234  del  decreto
legislativo n. 267/2000, e successive modifiche;
      e) il direttore, con responsabilita' organizzativa e gestionale
della struttura operativa dell'autorita'.
    6.   L'incarico  di  presidente  o  di  componente  del  comitato
istituzionale,   nel   caso   l'autorita'  d'ambito  venga  istituita
utilizzando  la  forma  di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1,
lettera  a), e l'incarico di presidente o di componente del consiglio
di  amministrazione,  nel  caso  l'autorita' d'ambito venga istituita
utilizzando  la  forma  di cooperazione prevista all'Art. 8, comma 1,
lettera   b),   e'   incompatibile  con  il  ruolo  di  presidente  o
amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato.
    7.  Gli  atti  di  cui  al  comma  1 regolano le modalita' per il
concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio
idrico  integrato,  dai comuni alla forma di cooperazione, prevedendo
modalita' atte a definire gli eventuali profili successori.
    8.   Le  quote  di  partecipazione  degli  enti  locali  in  seno
all'assemblea sono determinate come segue:
      a) alla provincia una quota pari all'un per cento;
      b) ai  comuni  aderenti  la  restante  quota del 1999 per cento
ripartita fra gli stessi.
    9. La rappresentanza dei comuni e' determinata come segue:
      a) il   sessanta   per   cento  in  rapporto  alla  popolazione
residente,  sulla  base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli
uffici comunali;
      b) il   quaranta   per   cento   in  rapporto  alla  superficie
territoriale.
    10.  Nell'ipotesi di cui all'Art. 5, il rappresentante della zona
rappresenta'  in  assemblea la somma delle quote dei comuni ricadenti
nella zona medesima.
    11.  Ai  fini  delle  eventuali  modifiche annuali delle quote di
partecipazione  negli  atti  di cui all'Art. 8 sono rilevanti le sole
variazioni superiori al dieci per cento.
    12.   A  maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto,
determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 9 che di
numero  degli  enti, l'assemblea d'ambito puo' determinare un diverso
criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.
    13.   Per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni  e  attivita'
l'autorita'  d'ambito  si  dota  di una struttura tecnico - operativa
alle  dipendenze  del direttore; puo', inoltre, avvalersi di uffici e
servizi  dei  comuni e delle province partecipanti all'ambito nonche'
dei   consorzi   di   bonifica  i  cui  comprensori  siano  ricadenti
nell'ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine.
    14. La gestione contabile dell'autorita' si uniforma al principio
del pareggio fra entrate e spese.