Art. 12.
                  Funzioni dell'autorita' d'ambito

    1.   L'autorita'  d'ambito  svolge  funzioni  di  programmazione,
organizzazione  e  controllo sull'attivita' di gestione del, servizio
idrico  integrato, rimanendo esclusa ogni attivita' di gestione. Essa
e'  dotata  di  personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia
organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
    2.  Le  funzioni di programmazione e organizzazione di competenza
dell'autorita' d'ambito attengono in particolare:
      a) alla  scelta  del  modello  organizzativo  e  gestionale del
servizio idrico integrato d'ambito;
      b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti;
      c) alla   definizione  dei  contenuti  e  all'approvazione  dei
contratti  di  servizio  per  la  gestione  del servizio idrico e del
relativo disciplinare;
      d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio
e all'instaurazione dei relativi rapporti;
      e) all'organizzazione   dell'attivita'  di  ricognizione  delle
opere  di  adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione
esistenti;
      f) all'adozione  del  programma  degli  interventi,  del  piano
finanziario  e del connesso modello gestionale e organizzativo per la
gestione  integrata  del  servizio,  sulla  base  dei  criteri  della
convenzione  tipo'  predisposta  dalla Regione ai sensi dell'Art. 24,
comma  2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire,
nonche' i proventi da tariffa;
      g) all'aggiornamento  annuale del programnia degli interventi e
del  piano  finanziario  di  cui  alla  lettera  f), a seguito di una
specifica attivita' di controllo di gestione e di qualita';
      h) alla   determinazione  della  tariffa  del  servizio  idrico
integrato,  tenuto  conto  di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14
della  legge  n.  36/1994  e  di  quanto stabilito dall'Art. 25 della
presente legge.
    3.  Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma
2  sono  assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti
determinati  sia  in  termini  di  rappresentanza di cui all'Art. 11,
commi 8  e 9, che in termini di numero degli enti cosi' come previsto
dall'Art. 11, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a).
    4.  In  particolare,  i  rappresentanti  delle  zone territoriali
omogenee  di  cui  all'Art.  5 esprimono il voto dei comuni ricadenti
nelle  zone  stesse  sia in termini di rappresentanza di cui all'Art.
11,  comma 10, che in termini di numero degli enti di cui all'Art. 5,
comma 2.
    5.  Le  funzioni  di  cui  al  comma  2,  lettere f) e g), devono
conformarsi  ai contenuti degli strumenti di programmazione regionale
di settore, nonche' agli interventi urgenti individuati dai programmi
stralcio  provincial  di  cui  all'Art.  141,  comma  4,  della legge
23 dicembre  2000,  n.  388  (legge  finanziaria  2001), e successivc
modifiche.
    6.  L'autorita'  d'ambito,  predisponendo  un  ufficio  apposito,
svolge  funzioni di controllo sui servizi di gestione, le quali hanno
per  oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici,
qualitativi  e  tarif.  fari  fissati negli atti di concessione e nei
contratti di servizio coi soggetti gestori, nonche' la verifica della
puntuale   realizzazione   degli   investimenti  previsti  dal  piano
finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.
    7.  Il  programma  degli  interventi,  il  piano finanziario e il
connesso modello gestionale e organizzativo pei la gestione integrata
di  cui  al  comma  2, lettera f), devono prevedere misure volte alla
riduzione  degli  sprechi  di' acqua potabile di' almeno il dieci per
cento entro il 31 dicembre 2010.
    8.  In  relazione  all'avvenuto  svolgimento  delle  funzioni  di
programmazione  e  organizzazione  di  cui  al  comma  2, l'autorita'
d'ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,
una  relazione  informativa  ai  consigli  comunali  e  al  consiglio
provinciale operanti nel proprio territorio di competenza.
    9.  L'autorita'  d'ambito  puo' istituire un fondo finalizzato al
finanziamento   di   progetti   di  cooperazione  internazionale  che
perseguono  modelli  sostenibili  di  gestione  dell'acqua  nei Paesi
carenti  di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad
un massimo dell'un per cento.
    10.   L'autorita'   d'ambito   promuove   attivita'  culturali  e
iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene
acqua.