Art. 12. Funzioni dell'autorita' d'ambito 1. L'autorita' d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attivita' di gestione del, servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attivita' di gestione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. 2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell'autorita' d'ambito attengono in particolare: a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d'ambito; b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti; c) alla definizione dei contenuti e all'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare; d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all'instaurazione dei relativi rapporti; e) all'organizzazione dell'attivita' di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti; f) all'adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo' predisposta dalla Regione ai sensi dell'Art. 24, comma 2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonche' i proventi da tariffa; g) all'aggiornamento annuale del programnia degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attivita' di controllo di gestione e di qualita'; h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994 e di quanto stabilito dall'Art. 25 della presente legge. 3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'Art. 11, commi 8 e 9, che in termini di numero degli enti cosi' come previsto dall'Art. 11, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a). 4. In particolare, i rappresentanti delle zone territoriali omogenee di cui all'Art. 5 esprimono il voto dei comuni ricadenti nelle zone stesse sia in termini di rappresentanza di cui all'Art. 11, comma 10, che in termini di numero degli enti di cui all'Art. 5, comma 2. 5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), devono conformarsi ai contenuti degli strumenti di programmazione regionale di settore, nonche' agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provincial di cui all'Art. 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e successivc modifiche. 6. L'autorita' d'ambito, predisponendo un ufficio apposito, svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione, le quali hanno per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tarif. fari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonche' la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza. 7. Il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo pei la gestione integrata di cui al comma 2, lettera f), devono prevedere misure volte alla riduzione degli sprechi di' acqua potabile di' almeno il dieci per cento entro il 31 dicembre 2010. 8. In relazione all'avvenuto svolgimento delle funzioni di programmazione e organizzazione di cui al comma 2, l'autorita' d'ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione informativa ai consigli comunali e al consiglio provinciale operanti nel proprio territorio di competenza. 9. L'autorita' d'ambito puo' istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'un per cento. 10. L'autorita' d'ambito promuove attivita' culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.