Art. 13. Spese di funzionamento dell'autorita' d'ambito 1. Fino all'operativita' della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'Art. 9, comma 1, della legge n. 36/1994, le spese di funzionamento dell'autorita' d'ambito gravano in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione. 2. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attivita', l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle autorita' d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalita' stabiliti con regolamento ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.