Art. 13.
           Spese di funzionamento dell'autorita' d'ambito

    1.  Fino  all'operativita' della nuova organizzazione dei servizi
idrici  integrati  ai  sensi  dell'Art.  9,  comma  1, della legge n.
36/1994, le spese di funzionamento dell'autorita' d'ambito gravano in
via  provvisoria  sugli  enti  locali  ricadenti  nel medesimo ambito
territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.
    2.  Nella  fase di prima attuazione della presente legge, al fine
di  garantire  l'avvio dell'attivita', l'amministrazione regionale e'
autorizzata   a   concedere  alle  autorita'  d'ambito,  dietro  loro
documentata  richiesta,  un  contributo per le spese di funzionamento
secondo  i  criteri e le modalita' stabiliti con regolamento ai sensi
dell'Art.  30  della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), e successive modifiche.