Art. 14.
                         Funzioni regionali

    1.  La Regione esercita funzioni di tutela e di risanamento delle
risorse idriche, nonche' di programmazione e indirizzo sulla gestione
e  sull'utilizzo  delle  medesime;  esercita,  inoltre,  funzioni  di
coordinamento  e  controllo sull'attivita' dell'autorita' d'ambito in
attuazione  dei  principi  di cui all'Art. 1, commi 1 e 2. La Regione
esercita,  altresi',  funzioni di indirizzo, verifica e controllo del
raggiungimento  delle  finalita'  di cui all'Art. 1, comma 3, lettera
d),  e  promuove  attivita'  di  educazione  e  sensibilizzazione dei
cittadini  sulla  base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai
forum di agenda 21 locale promossi nella Regione.
    2.  Le  funzioni  di programmazione vengono esercitate sulla base
degli  strumenti di programmazione regionale, dei contenuti del piano
di  tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999,
n.  152  (Disposizioni  sulla  tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti  da  fonti agricole), e successive modifiche, e di quelli
del  piano degli acquedotti, nonche' sulla base degli altri strumenti
di  programmazione  regionale  di settore e dell'accordo di programma
quadro  tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche
del giugno 2003.
    3.  La  Regione,  inoltre,  definisce criteri e indirizzi sia per
l'attivita'  di ricognizione delle opere di cui all'Art. 12, comma 2,
lettera e), che per la predisposizione del programma degli interventi
e  del piano finanziario di cui all'Art. 12, comma 2, lettera f), nei
tempi e con le modalita' stabiliti dall'Art. 15, comma 1.
    4.  La  Regione promuove periodicamente apposite conferenze tra i
presidenti  delle  autorita'  d'ambito  e,  in  relazione  alle  loro
competenze, le autorita' di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo
di   rendere   omogenee   le   scelte   programmatorie   e   l'azione
amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.
    5.  L'autorita'  d'ambito  trasmette  alla  Regione  tutti i dati
richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
    6.  Ai  sensi  dell'Art.  19, comma 3, della legge n. 36/1994, la
Regione  esercita  poteri  sostitutivi  e  provvede  agli  interventi
necessari qualora siano accertate gravi irregolarita', inadempienze e
in  qualsiasi  altro  caso  la gestione del servizio idrico non possa
essere  proseguita, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di
cui all'Art. 24, comma 2.