Art. 14. Funzioni regionali 1. La Regione esercita funzioni di tutela e di risanamento delle risorse idriche, nonche' di programmazione e indirizzo sulla gestione e sull'utilizzo delle medesime; esercita, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo sull'attivita' dell'autorita' d'ambito in attuazione dei principi di cui all'Art. 1, commi 1 e 2. La Regione esercita, altresi', funzioni di indirizzo, verifica e controllo del raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 1, comma 3, lettera d), e promuove attivita' di educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai forum di agenda 21 locale promossi nella Regione. 2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli strumenti di programmazione regionale, dei contenuti del piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modifiche, e di quelli del piano degli acquedotti, nonche' sulla base degli altri strumenti di programmazione regionale di settore e dell'accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche del giugno 2003. 3. La Regione, inoltre, definisce criteri e indirizzi sia per l'attivita' di ricognizione delle opere di cui all'Art. 12, comma 2, lettera e), che per la predisposizione del programma degli interventi e del piano finanziario di cui all'Art. 12, comma 2, lettera f), nei tempi e con le modalita' stabiliti dall'Art. 15, comma 1. 4. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze tra i presidenti delle autorita' d'ambito e, in relazione alle loro competenze, le autorita' di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatorie e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali. 5. L'autorita' d'ambito trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. 6. Ai sensi dell'Art. 19, comma 3, della legge n. 36/1994, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarita', inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'Art. 24, comma 2.