Art. 15.
   Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato

    1.  Entro centoventi giorni dalla data li entrata in vigore della
presente  legge,  la giunta regionale emana i criteri e gli indirizzi
per   effettuare   in   modo   omogeneo,  organico  e  coordinato  la
ricognizione  delle opere di' cui all'Art. 12, comma 2, lettera e), e
la predisposizione dei programma degli interventi, del relativo piano
finanziario, e del connesso modello gestionale e organizzativo.
    2.  Al  fine della predisposizione del programma degli interventi
di  cui all'Art. 12, comma 2, lettera e), l'autorita' d'ambito, entro
centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle
opere  di  adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione
esistenti.
    3.   Entro   dodici  mesi  dalla  sua  costituzione,  l'autorita'
d'ambito,  sulla  base  della  ricognizione  delle  opere effettuata,
approva il rogramma degli interventi, il relativo piano finanziario e
il connesso modello gestionale e organizzativo, individuando altresi'
le  risorse  finanziarie  da  destinare  all'attuazione del programma
medesimo.