Art. 15. Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato 1. Entro centoventi giorni dalla data li entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana i criteri e gli indirizzi per effettuare in modo omogeneo, organico e coordinato la ricognizione delle opere di' cui all'Art. 12, comma 2, lettera e), e la predisposizione dei programma degli interventi, del relativo piano finanziario, e del connesso modello gestionale e organizzativo. 2. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui all'Art. 12, comma 2, lettera e), l'autorita' d'ambito, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti. 3. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, l'autorita' d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere effettuata, approva il rogramma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo, individuando altresi' le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.