Art. 16. Prima attivazione del servizio idrico integrato 1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'autorita' d'ambito: a) individua le gestioni esistenti per le quali puo' essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all'Art. 9, comma 4, della legge n. 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000; b) determina il superamento delle gestioni in economia e di quelle non rispondenti a quanto stabilito dall'Art. 17, le quali confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalita' di cui all'Art. 23; c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lettere a) e b) in particolare secondo principi di contenimento della stessa; d) elabora indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati.