Art. 16.
           Prima attivazione del servizio idrico integrato

    1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico
integrato, l'autorita' d'ambito:
      a) individua  le  gestioni  esistenti  per le quali puo' essere
riconosciuta la salvaguardia, di cui all'Art. 9, comma 4, della legge
n. 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 113 del decreto
legislativo n. 267/2000;
      b) determina  il  superamento  delle  gestioni in economia e di
quelle  non  rispondenti  a  quanto  stabilito dall'Art. 17, le quali
confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo
soggetto  gestore individuato attraverso le modalita' di cui all'Art.
23;
      c) determina  la  tariffa  di  riferimento  per  ciascuna delle
gestioni  di cui alle lettere a) e b) in particolare secondo principi
di contenimento della stessa;
      d) elabora  indirizzi volti alla progressiva integrazione degli
organismi salvaguardati.