Art. 17. Salvaguardia delle gestioni esistenti 1. Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la salvaguardia e' concessa, sulla base dei criteri fissati nel presente articolo, unicamente a gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicita'. La salvaguardia non deve determinare diseconomie di scala o lievitazione di costi pregiudizievoli all'economicita' della gestione del servizio idrico integrato, nonche' significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito. 2. Le gestioni esistenti a cui e' stata concessa la salvaguardia devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato nei casi individuati dall'autorita' d'ambito.