Art. 17.
                Salvaguardia delle gestioni esistenti

    1.  Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la
salvaguardia e' concessa, sulla base dei criteri fissati nel presente
articolo,  unicamente  a  gestioni  esistenti alla data di entrata in
vigore  della presente legge, caratterizzate da efficienza, efficacia
ed  economicita'. La salvaguardia non deve determinare diseconomie di
scala  o lievitazione di costi pregiudizievoli all'economicita' della
gestione   del   servizio  idrico  integrato,  nonche'  significative
differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
    2.  Le gestioni esistenti a cui e' stata concessa la salvaguardia
devono  provvedere  alla  gestione  del servizio idrico integrato nei
casi individuati dall'autorita' d'ambito.