Art. 18.
       Autorita' regionale per la vigilanza sui servizi idrici

    1.  Al  fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza
dei  servizi  disciplinati  dalla  presente  legge,  con  particolare
riguardo  all'applicazione  delle  tariffe, nonche' alla tutela degli
utenti  e  dei consumatori, e' istituita l'autorita' regionale per la
vigilanza  sui servizi idrici, di seguito denominata autorita' per la
vigilanza.
    2.  L'autorita'  per  la vigilanza e' organo monocratico nominato
con  decreto  del Presidente della Regione, a seguito di designazione
del  consiglio  regionale.  La designazione e' valida se il candidato
ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
Nel  caso  in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui
sopra,  nelle  prime tre votazioni, la designazione e' effettuata dal
consiglio  nella seduta successiva ed e' valida se il candidato abbia
ottenuto  almeno  la  maggioranza  assoluta  dei voti dei consiglieri
regionali. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
    3.  La  scelta  deve  essere  effettuata  tra  persone  dotate di
particolare  professionalita'  e competenza nel settore oggetto della
presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettivita'.
    4.  Il  titolare  dell'autorita'  per la vigilanza dura in carica
cinque  anni  e  puo'  essere  rinnovato  una  sola volta. Ad esso e'
attribuito un compenso determinato dalla giunta regionale in analogia
a  quello  spettante ai membri del comitato per la vigilanza sull'uso
delle  risorse idriche istituito ai sensi dell'Art. 21 della legge n.
36/1994.
    5.  Non  possono  essere  nominati titolari dell'autorita' per la
vigilanza:
      a) sindaci,  presidenti, componenti delle giunte e dei consigli
di  comuni,  province  e  comunita'  montane  della  regione, nonche'
dipendenti ditali enti;
      b) dirigenti,   amministratori,   dipendenti   delle  autorita'
d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;
      c) coloro  che  hanno interessi diretti o indiretti in soggetti
gestori del servizio idrico.
    6.  A  pena  di  decadenza,  il  titolare  dell'autorita'  per la
vigilanza  non  puo'  esercitare  alcuna attivita' professionale o di
consulenza  in  favore delle autorita' d'ambito e di soggetti gestori
dei servizi idrici.
    7.  L'ufficio  dell'autorita'  per la vigilanza ha sede presso la
direzione   centrale   competente  in  materia  di  ambiente  e,  per
l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e dei mezzi
messi  a  disposizione  dalla direzione medesima. Nell'organizzazione
dell'ufficio  si  deve  tener  conto  delle  esigenze della minoranza
slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
    8.  Per  le funzioni di cui all'Art. 19, comma 2, l'autorita' per
la  vigilanza deve sentire il parere del soggetto nominato a tal fine
dal  forum  di  agenda  21 regionale attivata in coordinamento con le
agende 21 locali.