Art. 18. Autorita' regionale per la vigilanza sui servizi idrici 1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonche' alla tutela degli utenti e dei consumatori, e' istituita l'autorita' regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata autorita' per la vigilanza. 2. L'autorita' per la vigilanza e' organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del consiglio regionale. La designazione e' valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui sopra, nelle prime tre votazioni, la designazione e' effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed e' valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri regionali. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. 3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalita' e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettivita'. 4. Il titolare dell'autorita' per la vigilanza dura in carica cinque anni e puo' essere rinnovato una sola volta. Ad esso e' attribuito un compenso determinato dalla giunta regionale in analogia a quello spettante ai membri del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'Art. 21 della legge n. 36/1994. 5. Non possono essere nominati titolari dell'autorita' per la vigilanza: a) sindaci, presidenti, componenti delle giunte e dei consigli di comuni, province e comunita' montane della regione, nonche' dipendenti ditali enti; b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle autorita' d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico; c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico. 6. A pena di decadenza, il titolare dell'autorita' per la vigilanza non puo' esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle autorita' d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici. 7. L'ufficio dell'autorita' per la vigilanza ha sede presso la direzione centrale competente in materia di ambiente e, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla direzione medesima. Nell'organizzazione dell'ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua. 8. Per le funzioni di cui all'Art. 19, comma 2, l'autorita' per la vigilanza deve sentire il parere del soggetto nominato a tal fine dal forum di agenda 21 regionale attivata in coordinamento con le agende 21 locali.