Art. 19.
                            C o m p i t i

    1.  L'autorita'  per  la  vigilanza  opera  in  piena autonomia e
indipendenza  di  giudizio  e  svolge  attivita' di valutazione della
qualita'  dei  servizi  e di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti.
    2.  L'autorita'  per  la  vigilanza  svolge,  in  particolare,  i
seguenti compiti:
      a) elabora  standard relativi alla qualita' del servizio comuni
a tutte le autorita' d'ambito;
      b) pubblicizza  e  diffonde con cadenza periodica la conoscenza
delle  condizioni  di svolgimento dei servizi al fine di garantire la
massima trasparenza;
      c) elabora  atti  di  indirizzo  per l'adozione della carta del
servizio pubblico di cui all'Art. 20;
      d) effettua  una valutazione comparata dell'attivita' svolta da
ciascuna autorita' d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di
funzionamento;
      e) segnala la necessita' di modificare le clausole contrattuali
e  gli  atti  che  regolano  il  rapporto  tra autorita' d'ambito e i
gestori  dei  servizi, in particolare quando cio' sia richiesto dalle
ragionevoli esigenze degli utenti;
      f) individua    situazioni    di    criticita'   e   inadeguato
funzionamento  dei  servizi o di inosservanza delle normative vigenti
in materia di tutela dei consumatori;
      g) definisce  indicatori  di  produttivita'  per la valutazione
economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;
      h) definisce  parametri  di  valutazione  del servizio idrico e
delle politiche tariffarie;
      i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualita'
del  servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti
preposti alla tutela della salute dei cittadini;
      j) esprime  pareri  in  ordine a problemi attinenti la qualita'
dei  servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione,
degli  enti locali, delle autorita' d'ambito, dei comitati consultivi
degli utenti di cui all'Art. 21;
      k) predispone  una  relazione  annuale  sullo stato dei servizi
idrici,  e  sull'attivita' svolta, da inviare al consiglio regionale,
agli  enti  locali,  alle  autorita'  d'ambito  e agli altri soggetti
interessati.  La  relazione annuale sullo stato dei servizi idrici e'
predisposta   avvalendosi   anche   dei  dati  e  delle  informazioni
presentate dal gestore ai sensi dell'Art. 24, comma 7;
      1)  predispone,  entro  l'ultimo  semestre  di  attivita',  una
relazione  quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti
realizzati e politiche tariffarie applicate.
    3.  L'autorita'  per  la vigilanza puo' richiedere alle autorita'
d'ambito  e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a
fornirli,  di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni
e documenti sulla loro attivita'.
    4.  L'autorita' per la vigilanza collabora con il comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'Art.
21  della  legge  n.  36/1994.  A  tal  fine possono essere stipulate
apposite convenzioni.
    5.  L'autorita'  per  la  vigilanza propone alla giunta regionale
criteri e indirizzi per la composizione dei comitati consultivi degli
utenti  di  cui  all'Art.  21, e disciplina il sistema dei rapporti e
delle  forme  di  collaborazione  con  i  comitati consultivi stessi,
nonche' con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i
consumatori siano organizzati.
    6.  La  relazione  annuale  dell'autorita'  per  la  vigilanza e'
diffusa  con  mezzi  telematici e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.