Art. 19. C o m p i t i 1. L'autorita' per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attivita' di valutazione della qualita' dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. 2. L'autorita' per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) elabora standard relativi alla qualita' del servizio comuni a tutte le autorita' d'ambito; b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza; c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della carta del servizio pubblico di cui all'Art. 20; d) effettua una valutazione comparata dell'attivita' svolta da ciascuna autorita' d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento; e) segnala la necessita' di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra autorita' d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; f) individua situazioni di criticita' e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori; g) definisce indicatori di produttivita' per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico; h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie; i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualita' del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini; j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle autorita' d'ambito, dei comitati consultivi degli utenti di cui all'Art. 21; k) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attivita' svolta, da inviare al consiglio regionale, agli enti locali, alle autorita' d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici e' predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'Art. 24, comma 7; 1) predispone, entro l'ultimo semestre di attivita', una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate. 3. L'autorita' per la vigilanza puo' richiedere alle autorita' d'ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attivita'. 4. L'autorita' per la vigilanza collabora con il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'Art. 21 della legge n. 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni. 5. L'autorita' per la vigilanza propone alla giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'Art. 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i comitati consultivi stessi, nonche' con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati. 6. La relazione annuale dell'autorita' per la vigilanza e' diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.