Art. 2.
                    Ambiti territoriali ottimali

    1.  In  applicazione dei criteri indicati dall'Art. 8 della legge
n.  36/1994,  il  territorio  della  Regione Friuli-Venezia Giulia e'
suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali:
      a) ambito   territoriale   ottimale,   denominato  occidentale,
comprendente il territorio della provincia di Pordenone;
      b) ambito    territoriale    ottimale,   denominato   centrale,
comprendente il territorio della provincia di Udine;
      c) ambito    territoriale    ottimale,   denominato   orientale
goriziano, comprendente il territorio della provincia di Gorizia;
      d) ambito territoriale ottimale, denominato orientale triestino
comprendente il territorio della provincia di Trieste.
    2.  Le  delimitazioni di cui al comma i possono essere modificate
con  deliberazione  della  giunta  regionale,  sentita la commissione
consiliare  competente,  al  fine  di  ottimizzare  la  gestione  del
servizio  o  armonizzare  le  dimensioni  degli ambiti a sopravvenute
scelte della programmazione regionale, sentite le autorita' di bacino
e le autorita' d'ambito interessate.
    3.  Le  autorita'  di  bacino  e  le  autorita'  d'ambito  devono
esprimere  i  propri pareri entro il termine di sessanta giorni dalla
richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere.