Art. 2. Ambiti territoriali ottimali 1. In applicazione dei criteri indicati dall'Art. 8 della legge n. 36/1994, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e' suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali: a) ambito territoriale ottimale, denominato occidentale, comprendente il territorio della provincia di Pordenone; b) ambito territoriale ottimale, denominato centrale, comprendente il territorio della provincia di Udine; c) ambito territoriale ottimale, denominato orientale goriziano, comprendente il territorio della provincia di Gorizia; d) ambito territoriale ottimale, denominato orientale triestino comprendente il territorio della provincia di Trieste. 2. Le delimitazioni di cui al comma i possono essere modificate con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio o armonizzare le dimensioni degli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale, sentite le autorita' di bacino e le autorita' d'ambito interessate. 3. Le autorita' di bacino e le autorita' d'ambito devono esprimere i propri pareri entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere.