Art. 20. Carta del servizio pubblico 1. Ciascuna autorita' d'ambito elabora, assicurando la partecipazione dei comitati consultivi degli utenti di cui all'Art. 21, gli schemi di riferimento delle carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le carte del servizio sono redatte dal gestore in conformita' ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994. al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999, e comunque agli atti previsti all'Art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche' agli indirizzi emanati dall'autorita' di vigilanza. 2. La carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema di fatturazione dei consumi bilingue. 3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell'Art. 24, comma 2, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la carta del servizio pubblico.