Art. 20.
                     Carta del servizio pubblico

    1.   Ciascuna   autorita'   d'ambito   elabora,   assicurando  la
partecipazione  dei  comitati consultivi degli utenti di cui all'Art.
21,  gli  schemi  di  riferimento  delle  carte del servizio pubblico
relative  ai  servizi  idrici,  con  indicazione  dei diritti e degli
obblighi degli utenti. Le carte del servizio sono redatte dal gestore
in  conformita'  ai principi contenuti nella direttiva del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione
dei  servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del
22 febbraio  1994.  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  29 aprile  1999  (Schema  generale  di  riferimento  per la
predisposizione   della   carta   del   servizio  idrico  integrato),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 1° giugno 1999, e
comunque  agli  atti  previsti  all'Art.  11,  comma  2,  del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  286  (Riordino e potenziamento dei
meccanismi  e  strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti    e    dei    risultati   dell'attivita'   svolta   dalle
amministrazioni  pubbliche, a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo
1997,  n.  59),  nonche'  agli  indirizzi  emanati  dall'autorita' di
vigilanza.
    2. La carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della
minoranza  slovena  secondo  le  disposizioni della legge 23 febbraio
2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della
Regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema
di fatturazione dei consumi bilingue.
    3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell'Art.
24,  comma  2, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare
la carta del servizio pubblico.