Art. 21.
                  Comitati consultivi degli utenti

    1.  Le  autorita'  d'ambito  costituiscono un comitato consultivo
degli utenti unico per ogni ambito territoriale ottimale, ai fini del
controllo  della  qualita' dei servizi idrici e della predisposizione
di    progetti    e   attivita'   di   educazione,   informazione   e
responsabilizzazione   degli   utenti  per  il  raggiungimento  delle
finalita' di cui all'Art. 1.
    2.   Con   deliberazione  della  giunta  regionale,  su  proposta
dell'autorita'   per   la  vigilanza  di  cui  all'Art.  18,  vengono
individuati  i  criteri in ordine alle modalita' di costituzione e al
funzionamento del predetto comitato.
    3.  Del  comitato  consultivo  degli  utenti  fanno parte anche i
rappresentanti  delle  associazioni dei consumatori, i rappresentanti
delle  associazioni  di  tutela  ambientale  e  i  rappresentanti dei
lavoratori dei gestori dei servizi idrici.
    4.  All'interno del comitato consultivo degli utenti e' garantito
l'uso  delle  lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in
forma scritta e orale.
    5. Il comitato consultivo degli utenti:
      a) acquisisce  periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualita' dei servizi;
      b) promuove  iniziative per la trasparenza e la semplificazione
all'accesso ai servizi;
      c) segnala  all'autorita'  d'ambito  e  al  soggetto gestore la
presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del
servizio  al  fine  di  una  loro  abolizione o sostituzione, dandone
informazione all'autorita' per la vigilanza;
      d) trasmette   all'autorita'   per  la  vigilanza  informazioni
statistiche  sui  reclami,  sulle  istanze,  sulle segnalazioni degli
utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione
del servizio;
      e) esprime  parere  sullo schema di riferimento della carta del
servizio pubblico prevista dall'Art. 20;
      f)  puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'autorita' per
la vigilanza.