Art. 21. Comitati consultivi degli utenti 1. Le autorita' d'ambito costituiscono un comitato consultivo degli utenti unico per ogni ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualita' dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attivita' di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 1. 2. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'autorita' per la vigilanza di cui all'Art. 18, vengono individuati i criteri in ordine alle modalita' di costituzione e al funzionamento del predetto comitato. 3. Del comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei gestori dei servizi idrici. 4. All'interno del comitato consultivo degli utenti e' garantito l'uso delle lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in forma scritta e orale. 5. Il comitato consultivo degli utenti: a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualita' dei servizi; b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all'accesso ai servizi; c) segnala all'autorita' d'ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'autorita' per la vigilanza; d) trasmette all'autorita' per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio; e) esprime parere sullo schema di riferimento della carta del servizio pubblico prevista dall'Art. 20; f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'autorita' per la vigilanza.