Art. 23.
           Forme di gestione del servizio idrico integrato

    1. Le autorita' d'ambito affidano la gestione del servizio idrico
integrato  nella  forma  prevista dall'Art. 113, comma 5, lettera c),
del decreto legislativo n. 267/2000.
    2.  L'affidamento della gestione nelle forme di cui all'Art. 113,
comma  5,  lettere  a)  e  b), del decreto legislativo n. 267/2000 e'
consentito   solo   qualora   non   sia  possibile,  per  motivazioni
puntualmente   evidenziate  nel  provvedimento  con  cui  l'autorita'
d'ambito  delibera  di  procedere alla gara con procedure ad evidenza
pubblica  previste  dall'Art.  113,  comma  5,  lettere  a) e b), del
decreto legislativo n. 267/2000, procedere come indicato al comma 1.
    3.    Alle   concessioni   rilasciate   con   procedure   diverse
dall'evidenza  pubblica  si  applica la disciplina prevista dall'Art.
113, comma 15-bis e successivi, del decreto legislativo n. 267/2000.
    4.   Per   particolari   ragioni   di   natura   territoriale   e
amministrativa,  nel  rispetto  dei  criteri  di  interesse  generale
dell'ambito,  di  qualita'  di  servizio  prestato  all'utenza  e  di
risparmio   nei   costi   di   gestione,  l'autorita'  d'ambito  puo'
organizzare  il  servizio  idrico  integrato  anche  prevedendo  piu'
soggetti  gestori.  In  tal  caso,  l'autorita' d'ambito individua il
soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio.
    5.   Il  soggetto  che  gestisce  il  servizio  stipula  appositi
contratti   di  servizio  con  i  comuni  di  dimensione  demografica
inferiore  a cinquemila abitanti al fine di assicurare il rispetto di
adeguati  e  omogenei  standard  di  servizio, definiti dai contratti
stessi.  I  comuni  che  si  avvalgono di tale facolta' sono tenuti a
formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad
evidenza pubblica per l'inclusione di detti standard nel bando ovvero
prima  della  stipulazione  del  contratto  di  servizio.  In caso di
mancato  rispetto  di tali standard, nel territorio dei comuni di cui
al   presente   comma,  l'autorita'  d'ambito  provvede  alla  revoca
dell'affidamento in corso sull'intero ambito.