Art. 23. Forme di gestione del servizio idrico integrato 1. Le autorita' d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nella forma prevista dall'Art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000. 2. L'affidamento della gestione nelle forme di cui all'Art. 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 267/2000 e' consentito solo qualora non sia possibile, per motivazioni puntualmente evidenziate nel provvedimento con cui l'autorita' d'ambito delibera di procedere alla gara con procedure ad evidenza pubblica previste dall'Art. 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 267/2000, procedere come indicato al comma 1. 3. Alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica si applica la disciplina prevista dall'Art. 113, comma 15-bis e successivi, del decreto legislativo n. 267/2000. 4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito, di qualita' di servizio prestato all'utenza e di risparmio nei costi di gestione, l'autorita' d'ambito puo' organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo piu' soggetti gestori. In tal caso, l'autorita' d'ambito individua il soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio. 5. Il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a cinquemila abitanti al fine di assicurare il rispetto di adeguati e omogenei standard di servizio, definiti dai contratti stessi. I comuni che si avvalgono di tale facolta' sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'inclusione di detti standard nel bando ovvero prima della stipulazione del contratto di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard, nel territorio dei comuni di cui al presente comma, l'autorita' d'ambito provvede alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.