Art. 24.
         Rapporti fra autorita' d'ambito e soggetti gestori

    1.  I  rapporti  fra  autorita'  d'ambito  e  soggetti gestori di
ciascun  ambito  sono regolati da un contratto di servizio e relativo
disciplinare.
    2.  Detto  contratto  di  servizio  e' stipulato sulla base della
convenzione  tipo  e  del  relativo disciplinare, che dovranno essere
approvati con deliberazione della giunta regionale, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  Le autorita' d'ambito predispongono i contratti di servizio e
i  relativi  disciplinari sulla base delle previsioni contenute negli
atti di cui all'Art. 12, comma 2, lettera f).
    4. La giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un
commissario,  qualora non si sia pervenuti alla stipula dei contratti
di  servizio  con  i soggetti gestori entro dodici mesi dalla data di
costituzione dell'autorita' d'ambito.
    5.  Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma
1,  l'autorita'  subentra  ai  comuni  nel  rapporto  con le forme di
gestione.
    6.  Le  autorita'  d'ambito,  per conseguire maggiori convenienze
economiche  e  gestionali,  prevedono nei contratti di servizio con i
gestori  del  servizio idrico integrato le attivita' realizzabili con
il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
    7.  Per le finalita' di cui all'Art. 12, comma 6, nei tempi e con
le  modalita'  stabiliti  nella convenzione tipo, il gestore fornisce
periodicamente  alle  autorita'  d'ambito  i  dati  e le informazioni
necessari,  che devono essere validati da organismi di certificazione
qualificati,  scelti  dall'autorita' per la vigilanza di cui all'Art.
18.
    8.  I  bilanci  del  gestore  sono  certificati  da  societa'  di
revisione  iscritte nell'albo speciale di cui all'Art. 17 del decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88 (Attuazione della direttiva n.
84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione  delle persone incaricate del
controllo  di legge dei documenti contabili), e successive modifiche,
qualora    il   gestore   abbia   ricavi   derivanti   dall'attivita'
caratteristica, superiori ai 7 milioni di euro annui come desunti dal
conto economico dell'ultimo bilancio sociale approvato.