Art. 25. Tariffa del servizio idrico integrato 1. La tariffa e' determinata dall'autorita' d'ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996. Essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate all'Art. 13, comma 2, della legge n. 36/1994. 2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa idrica, l'autorita' d'ambito puo' articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, nonche' per fasce progressive di consumo. 3. Nell'affermare i principi di cui all'Art. 1, comma 2, e nel perseguire l'obiettivo della riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi d'acqua, di cui all'Art. 1, comma 3, lettera d), l'autorita' d'ambito deve assicurare agevolazioni tariffarie per i consumi domestici essenziali fino a sei metri cubi al mese per singola utenza, e maggiorazioni tariffarie per i consumi superiori ai quindici metri cubi al mese. 4. Nel caso di condomini serviti da unico contatore la determinazione delle tariffe di cui al comma 3 sara' rappresentata dai consumi risultanti dal prodotto del numero delle unita' abitative per i quantitativi di cui al medesimo comma 3. 5. In particolare l'autorita' articola opportunamente le tariffe, tenendo conto delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C di cui alla deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), coerentemente con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori. 6. Coloro che si avvalgono della facolta' di cui all'Art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), non sono tenuti a corrispondere la quota di tariffa relativa al servizio di captazione ma solo alla corresponsione della quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. 7. Ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, per le utenze idriche che si approvvigionano da pozzi destinati a uso domestico, il consumo di acqua e' determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante. 8. Al fine di evitare situazioni di tariffazioni aggiuntive del servizio di pubblica fognatura e di depurazione, gli utenti tenuti all'obbligo di versamento del relativo corrispettivo sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.