Art. 25.
                Tariffa del servizio idrico integrato

    1.  La  tariffa  e'  determinata  dall'autorita' d'ambito tenendo
conto  dei  criteri e metodi di cui agli articoli 13 e 14 della legge
n. 36/1994 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici
1° agosto   1996   (Metodo  normalizzato  per  la  definizione  delle
componenti  di costo e la determinazione della tariffa di riferimento
del  servizio  idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  243  del  16 ottobre  1996. Essa costituisce il corrispettivo del
servizio idrico integrato e assicura la copertura integrale dei costi
e  delle  remunerazioni indicate all'Art. 13, comma 2, della legge n.
36/1994.
    2.  Al  fine  di  salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio
territoriale  e  per  perseguire il risparmio e il razionale utilizzo
della risorsa idrica, l'autorita' d'ambito puo' articolare la tariffa
per  fasce  territoriali,  per tipologia di utenza, nonche' per fasce
progressive di consumo.
    3.  Nell'affermare  i  principi di cui all'Art. 1, comma 2, e nel
perseguire  l'obiettivo  della riduzione dei consumi e l'eliminazione
degli  sprechi  d'acqua,  di  cui  all'Art.  1,  comma 3, lettera d),
l'autorita'  d'ambito  deve  assicurare agevolazioni tariffarie per i
consumi  domestici  essenziali  fino  a  sei  metri  cubi al mese per
singola utenza, e maggiorazioni tariffarie per i consumi superiori ai
quindici metri cubi al mese.
    4.   Nel   caso  di  condomini  serviti  da  unico  contatore  la
determinazione  delle  tariffe  di cui al comma 3 sara' rappresentata
dai consumi risultanti dal prodotto del numero delle unita' abitative
per i quantitativi di cui al medesimo comma 3.
    5. In particolare l'autorita' articola opportunamente le tariffe,
tenendo  conto  delle  esigenze  di tutela degli interessi delle zone
montane,  classificate  B  e C di cui alla deliberazione della giunta
regionale  31 ottobre  2000,  n. 3303 (Classificazione del territorio
montano    in   zone   omogenee   di   svantaggio   socio-economico),
coerentemente  con  le  politiche  di valorizzazione e di sostegno di
detti territori.
    6.  Coloro che si avvalgono della facolta' di cui all'Art. 93 del
regio   decreto   11 dicembre   1933,  n.  1775  (testo  unico  delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque e impianti elettrici), non sono
tenuti  a  corrispondere  la quota di tariffa relativa al servizio di
captazione  ma  solo  alla  corresponsione  della  quota  di  tariffa
relativa al servizio di fognatura e depurazione.
    7. Ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione
della  tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano
installati  contatori  degli effettivi consumi, per le utenze idriche
che si approvvigionano da pozzi destinati a uso domestico, il consumo
di  acqua  e'  determinato  in  via presunta nella misura di duecento
litri giornalieri per abitante.
    8.  Al  fine di evitare situazioni di tariffazioni aggiuntive del
servizio  di  pubblica  fognatura e di depurazione, gli utenti tenuti
all'obbligo  di  versamento  del relativo corrispettivo sono esentati
dal  pagamento  di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al
medesimo titolo ad altri enti.