Art. 26.
          Fondo regionale per il servizio idrica integrato

    1.  Per  assicurare  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'Art.  25,  comma  5,  e'  costituito  il  fondo  regionale per il
servizio idrico integrato. Tale fondo di compensazione integrativo ha
funzione  perequativa  della tariffa ed e' gestito secondo criteri di
solidarieta'.
    2.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere a
carico   di  detto  fondo  contributi  alle  autorita'  d'ambito  per
consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della
tariffa secondo i principi di cui all'Art. 25, commi 2 e 5.
    3.  Le  modalita'  e  i  criteri di concessione ed erogazione dei
contributi  di  cui  al  comma  2  sono stabiliti con regolamento, da
approvarsi ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000.