Art. 26. Fondo regionale per il servizio idrica integrato 1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 25, comma 5, e' costituito il fondo regionale per il servizio idrico integrato. Tale fondo di compensazione integrativo ha funzione perequativa della tariffa ed e' gestito secondo criteri di solidarieta'. 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a carico di detto fondo contributi alle autorita' d'ambito per consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della tariffa secondo i principi di cui all'Art. 25, commi 2 e 5. 3. Le modalita' e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento, da approvarsi ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000.