Art. 27. Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato 1. Per contribuire allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione, e' costituito il «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato». 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a carico di detto fondo contributi alle autorita' d'ambito per le finalita' di cui al comma 1. 3. Le modalita' e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento, da approvarsi ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000, previo parere della competente commissione consiliare.