Art. 27.
Fondo  regionale  per  lo sviluppo degli investimenti per il servizio
                          idrico integrato

    1.   Per  contribuire  allo  sviluppo  degli  investimenti  sugli
impianti  e  sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e
in  particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della
depurazione,  e' costituito il «Fondo regionale per lo sviluppo degli
investimenti per il servizio idrico integrato».
    2.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere a
carico  di  detto  fondo  contributi  alle  autorita' d'ambito per le
finalita' di cui al comma 1.
    3.  Le  modalita'  e  i  criteri di concessione ed erogazione dei
contributi  di  cui  al  comma  2  sono stabiliti con regolamento, da
approvarsi  ai  sensi  dell'Art.  30 della legge regionale n. 7/2000,
previo parere della competente commissione consiliare.