Art. 3.
               Ambito territoriale ottimale regionale

    1.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  razionale  organizzazione
territoriale  e  del servizio idrico integrato, nonche' la migliore e
piu'  proficua  utilizzazione  delle  risorse,  la  giunta  regionale
costituisce   un   unico   ambito  territoriale  ottimale  regionale,
comprendente   gli  ambiti  di  cui  all'Art.  2,  sulla  base  delle
risultanze dell'attivita' svolta dalle autorita' d'ambito, sentite le
autorita'  di bacino e la commissione consiliare competente, e tenuto
conto  della  relazione  annuale  dell'autorita'  di vigilanza di cui
all'Art. 19, comma 2, lettera k).
    2.  La  costituzione  di  un  unico  ambito territoriale ottimale
regionale  avviene  a  decorrere dal quinto anno successivo alla data
dell'affidamento  della  gestione  del  servizio  idrico integrato da
parte di almeno tre autorita' d'ambito di cui all'Art. 2, comma 1.