Art. 3. Ambito territoriale ottimale regionale 1. Al fine di assicurare la piu' razionale organizzazione territoriale e del servizio idrico integrato, nonche' la migliore e piu' proficua utilizzazione delle risorse, la giunta regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale regionale, comprendente gli ambiti di cui all'Art. 2, sulla base delle risultanze dell'attivita' svolta dalle autorita' d'ambito, sentite le autorita' di bacino e la commissione consiliare competente, e tenuto conto della relazione annuale dell'autorita' di vigilanza di cui all'Art. 19, comma 2, lettera k). 2. La costituzione di un unico ambito territoriale ottimale regionale avviene a decorrere dal quinto anno successivo alla data dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte di almeno tre autorita' d'ambito di cui all'Art. 2, comma 1.