Art. 30. Disposizioni finali e transitorie 1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 11, i comuni continuano ad espletare le attivita' ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L'autorita' d'ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attivita' dai comuni all'autorita' medesima. 2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici nascenti dagli atti assunti dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato orientale goriziano, in attuazione della deliberazione della giunta regionale 9 aprile 1998, n. 1045 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali). 3. Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile nelle zone sprovviste di rete acquedottistica, nel rispetto degli standard di qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche, nonche' al fine di garantire la tutela qualitativa e quantitativa della falda acquifera, la Regione, ad avvenuta adozione del piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo n. 152/1999, emana ulteriori norme finalizzate alla disciplina delle derivazioni da pozzi privati per uso domestico, sentito il parere delle autorita' d'ambito, tenuto conto delle disposizioni di cui al regio decreto n. 1775/1933. 4. L'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, previo parere delle autorita' d'ambito, ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Nelle more dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti la giunta regionale e' autorizzata ad emanare apposite direttive per l'adeguamento dei fabbisogni idrici degli acquedotti alle effettive necessita' derivanti dal bacino di utenza. 5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) del Friuli-Venezia Giulia provvede a garantire periodicamente il monitoraggio di corpi idrici sotterranei e superficiali utilizzati per uso potabile, mediante controlli su stazioni rappresentative dei medesimi, al fine della verifica della qualita' delle acque destinate a tale uso.