Art. 30.
                  Disposizioni finali e transitorie

    1.   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'Art.  11,  i  comuni
continuano ad espletare le attivita' ordinarie connesse alla gestione
del  servizio disciplinato dalla presente legge. L'autorita' d'ambito
stabilisce  con  delibera  il  trasferimento  dell'esercizio di dette
attivita' dai comuni all'autorita' medesima.
    2.  Sono  fatti  salvi  gli effetti giuridici nascenti dagli atti
assunti dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale
denominato  orientale  goriziano,  in  attuazione della deliberazione
della  giunta  regionale  9 aprile 1998, n. 1045 (Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali).
    3.   Al   fine   di   garantire  un  adeguato  approvvigionamento
idropotabile  nelle  zone  sprovviste  di  rete  acquedottistica, nel
rispetto  degli standard di qualita' delle acque destinate al consumo
umano  ai  sensi  del  decreto  legislativo  2 febbraio  2001,  n. 31
(Attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano), e successive modifiche, nonche' al
fine  di  garantire  la tutela qualitativa e quantitativa della falda
acquifera, la Regione, ad avvenuta adozione del piano di tutela delle
acque,  di  cui  al  decreto legislativo n. 152/1999, emana ulteriori
norme  finalizzate alla disciplina delle derivazioni da pozzi privati
per uso domestico, sentito il parere delle autorita' d'ambito, tenuto
conto delle disposizioni di cui al regio decreto n. 1775/1933.
    4. L'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti
viene approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme
deliberazione  della  giunta  regionale,  su  proposta dell'assessore
regionale   all'ambiente  e  lavori  pubblici,  previo  parere  delle
autorita'  d'ambito,  ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.  Nelle more dell'aggiornamento del piano regolatore generale
degli  acquedotti  la  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad emanare
apposite  direttive  per  l'adeguamento  dei  fabbisogni idrici degli
acquedotti alle effettive necessita' derivanti dal bacino di utenza.
    5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)
del  Friuli-Venezia  Giulia  provvede  a  garantire periodicamente il
monitoraggio  di  corpi  idrici sotterranei e superficiali utilizzati
per  uso potabile, mediante controlli su stazioni rappresentative dei
medesimi, al fine della verifica della qualita' delle acque destinate
a tale uso.