Art. 31.
                        Abrogazione di norme

    1.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
      a) legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 (Norme per agevolare
la  costruzione,  l'ampliamento  e  il  completamento di acquedotti e
fognature);
      b) legge   regionale   29 dicembre   1976,  n.  68  (Interventi
regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
      c) legge   regionale   8 marzo  1977,  n.  14  (Interpretazione
autentica  dell'Art.  6  e  rifinanziamento  dell'Art.  3 della legge
regionale  29 dicembre 1976, n. 68, concernente «Interventi regionali
nel settore delle opere igienico-sanitarie»);
      d) legge  regionale 23 dicembre 1980, n. 76 (Integrazione della
legge  regionale  16 agosto  1979, n. 42 recante provvedimenti per il
rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle
inondazioni  e  per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi
idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell'individuazione dei piu'
idonei trattamenti depurativi);
      e) legge  regionale  23 dicembre  1980,  n.  77 (Interventi per
sopperire  ai  maggiori  oneri  conseguenti alla revisione dei prezzi
contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre
1976,  n.  68,  8 marzo  1977,  n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonche'
delle  opere  pubbliche  di cui all'Art. 75, primo comma, della legge
regionale  n.  63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre
1976, n. 68 concernente «Interventi regionali nel settore delle opere
igienico-sanitarie»);
      f) legge  regionale  13 luglio  1981, n. 45 (Norme regionali in
materia di tutela delle acque dall'inquinamento), ad esclusione degli
articoli 8, 9 e 15, primo comma, lettera b);
      g) legge  regionale 15 gennaio 1982, n. 4 (Contributi regionali
per  la  costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari
di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319);
      h) legge  regionale  2 agosto 1982, n. 49 (Interventi regionali
per la progettazione di opere igienico-sanitarie);
      i) legge  regionale 23 agosto 1982, n. 64 (Modifica della legge
regionale 15 gennaio 1982, n. 4, recante «Contributi regionali per la
costruzione  e  l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui
alla legge 10 maggio 1976, n. 319»);
      j) legge  regionale  14 aprile 1983, n. 27 (Rifinanziamento del
capo  III  della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di
opere idrauliche, e modificazioni e integrazioni alle leggi regionali
28 agosto  1982, n. 68, in materia di calamita' naturali, 29 dicembre
1976,   n.   68   e   8 marzo  1977,  n.  14,  in  materia  di  opere
igienico-sanitarie);
      k) Art.   42  della  legge  regionale  20 giugno  1983,  n.  64
(modificativo della legge regionale n. 27/1983);
      l) Art.  3  della  legge  regionale  27 dicembre  1986,  n.  60
(Finanziamenti   per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  varie.
Modifiche  alle  leggi  regionali  2 settembre  1981, n. 63, 5 aprile
1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);
      m) Art.   50   della   legge  regionale  9 marzo  1988,  n.  10
(Riordinamento   istituzionale   della  Regione  e  riconoscimento  e
devoluzione di funzioni agli enti locali);
      n) legge  regionale  18 luglio  1991, n. 28 (Norme regionali in
materia  di  individuazione,  utilizzo e tutela delle risorse idriche
destinate al consumo umano).
    2.  Le  norme  di  cui  al  comma  1  continuano ad applicarsi ai
rapporti  contributivi e ai procedimenti amministrativi in corso fino
ad esaurimento degli stessi.