Art. 31. Abrogazione di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 (Norme per agevolare la costruzione, l'ampliamento e il completamento di acquedotti e fognature); b) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie); c) legge regionale 8 marzo 1977, n. 14 (Interpretazione autentica dell'Art. 6 e rifinanziamento dell'Art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»); d) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76 (Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell'individuazione dei piu' idonei trattamenti depurativi); e) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 (Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonche' delle opere pubbliche di cui all'Art. 75, primo comma, della legge regionale n. 63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»); f) legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 (Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), ad esclusione degli articoli 8, 9 e 15, primo comma, lettera b); g) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4 (Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319); h) legge regionale 2 agosto 1982, n. 49 (Interventi regionali per la progettazione di opere igienico-sanitarie); i) legge regionale 23 agosto 1982, n. 64 (Modifica della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4, recante «Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319»); j) legge regionale 14 aprile 1983, n. 27 (Rifinanziamento del capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamita' naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico-sanitarie); k) Art. 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (modificativo della legge regionale n. 27/1983); l) Art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3); m) Art. 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali); n) legge regionale 18 luglio 1991, n. 28 (Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano). 2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti amministrativi in corso fino ad esaurimento degli stessi.