Art. 33.
                             R i n v i o

    1.   Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge,  trovano
applicazione,   ove  compatibili,  le  disposizioni  della  legge  n.
36/1994.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 23 giugno 2005
                                ILLY