Art. 33. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 36/1994. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 23 giugno 2005 ILLY