Art. 4. Ambito territoriale ottimale interregionale 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione e' autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario. 2. L'accordo di cui al comma 1 e' stipulato su conforme deliberazione della giunta regionale, previa intesa con i comuni interessati. 3. Il mancato raggiungimento di un'intesa con tutti i comuni interessati non preclude la conclusione dell'accordo volto alla costituzione dell'ambito territoriale ottimale interregionale. I comuni che non aderiscono all'intesa vengono inclusi nell'ambito territoriale ottimale denominato «occidentale». 4. Nell'ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato e' organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', mediante una delle forme di cooperazione di cui all'Art. 8, comma 1.