Art. 4.
             Ambito territoriale ottimale interregionale

    1.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,  il  Presidente  della  Regione  e'  autorizzato  a
stipulare  un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un
ambito  territoriale  ottimale  interregionale  comprendente i comuni
compresi  nel  bacino  idrografico  interregionale  del  Lemene, come
perimetrato  dal  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999   (Delimitazione  del  bacino  idrografico  del  fiume  Lemene),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  22 agosto 2000,
supplemento ordinario.
    2.  L'accordo  di  cui  al  comma  1  e'  stipulato  su  conforme
deliberazione  della  giunta  regionale,  previa  intesa con i comuni
interessati.
    3.  Il  mancato  raggiungimento  di  un'intesa con tutti i comuni
interessati  non  preclude  la  conclusione  dell'accordo  volto alla
costituzione  dell'ambito  territoriale  ottimale  interregionale.  I
comuni  che  non  aderiscono  all'intesa  vengono inclusi nell'ambito
territoriale ottimale denominato «occidentale».
    4.  Nell'ambito  territoriale ottimale interregionale il servizio
idrico   integrato  e'  organizzato  secondo  criteri  di  efficacia,
efficienza  ed economicita', mediante una delle forme di cooperazione
di cui all'Art. 8, comma 1.