Art. 5. Zone territoriali omogenee 1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza alle specificita' territoriali con particolare riguardo alle peculiarita' idrogeologiche, nonche' per assicurare una maggiore funzionalita' all'azione dell'autorita' d'ambito, i comuni, all'interno della medesima autorita' d'ambito, possono costituire zone territoriali omogenee. 2. I sindaci dei comuni costituenti zone territoriali omogenee, o i loro delegati, si riuniscono in assemblea per nominare tra gli stessi il rappresentante della zona nell'autorita' d'ambito. 3. Le assemblee dei sindaci delle zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all'Art. 12, comma 2; formulano, inoltre, valutazioni sulla qualita' delle acque in riferimento al proprio territorio. 4. All'interno dei contratti di servizio di cui all'Art. 24, comma 1, l'assemblea dei sindaci della zona territoriale omogenea, per il tramite del proprio rappresentante della zona, propone l'inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarita' territoriali tra le quali le zone montane e delle risorgive.