Art. 5.
                     Zone territoriali omogenee

    1.   Al   fine   di  garantire  un'adeguata  rappresentanza  alle
specificita'  territoriali con particolare riguardo alle peculiarita'
idrogeologiche,  nonche'  per  assicurare  una maggiore funzionalita'
all'azione  dell'autorita'  d'ambito,  i  comuni,  all'interno  della
medesima  autorita'  d'ambito,  possono  costituire zone territoriali
omogenee.
    2. I sindaci dei comuni costituenti zone territoriali omogenee, o
i  loro  delegati,  si  riuniscono  in assemblea per nominare tra gli
stessi il rappresentante della zona nell'autorita' d'ambito.
    3. Le assemblee dei sindaci delle zone territoriali omogenee, per
il  tramite del proprio rappresentante della zona, elaborano proposte
ed  esprimono  pareri relativamente alle funzioni di cui all'Art. 12,
comma 2;  formulano,  inoltre, valutazioni sulla qualita' delle acque
in riferimento al proprio territorio.
    4.  All'interno  dei  contratti  di  servizio di cui all'Art. 24,
comma  1,  l'assemblea  dei sindaci della zona territoriale omogenea,
per  il  tramite  del  proprio  rappresentante  della  zona,  propone
l'inserimento   di   clausole   che   garantiscano  la  tutela  delle
peculiarita'  territoriali  tra  le  quali  le  zone  montane e delle
risorgive.