Art. 6. Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali 1. Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra ambiti territoriali ottimali e' disciplinato dalla giunta regionale, fatte salve le competenze delle autorita' di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la giunta regionale definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati. 2. Nell'esercizio ditale competenza la giunta regionale tiene conto degli aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari, valutando la completa sostenibilita' e fattibilita' dei trasferimenti, d'intesa con le autorita' di bacino e le autorita' d'ambito interessate. 3. Il prezzo dell'acqua trasferita e' definito in modo concordato sulla base di parametri e indici obiettivi desunti dalla tariffa applicata nell'ambito territoriale ottimale di riferimento di captazione. 4. Sono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione. La gestione delle suddette derivazioni e' riservata al soggetto derivatore senza necessita' di convenzione.