Art. 6.
           Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali

    1.  Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra ambiti
territoriali  ottimali  e' disciplinato dalla giunta regionale, fatte
salve   le   competenze   delle   autorita'  di  bacino  in  tema  di
programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la giunta regionale
definisce  con  propria  deliberazione  gli  schemi delle convenzioni
obbligatorie  che  debbono  essere  stipulate  tra i soggetti gestori
degli ambiti territoriali interessati.
    2.  Nell'esercizio  ditale  competenza  la giunta regionale tiene
conto  degli  aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari,
valutando    la    completa   sostenibilita'   e   fattibilita'   dei
trasferimenti,  d'intesa  con  le  autorita' di bacino e le autorita'
d'ambito interessate.
    3. Il prezzo dell'acqua trasferita e' definito in modo concordato
sulla  base  di  parametri  e  indici obiettivi desunti dalla tariffa
applicata   nell'ambito   territoriale  ottimale  di  riferimento  di
captazione.
    4.  Sono  fatte  salve  le  derivazioni  in atto che prevedono il
trasferimento  delle  risorse  in  altro  ambito ovvero quelle per le
quali  sono  in  corso  domande  di  derivazione.  La  gestione delle
suddette  derivazioni  e'  riservata  al  soggetto  derivatore  senza
necessita' di convenzione.