Art. 7.
                     Cooperazione internazionale

    1. La Regione nell'ambito delle competenze previste dallo statuto
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  nel rispetto della normativa
statale,  dei  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli
obblighi  internazionali,  puo'  concludere,  con  enti  territoriali
interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune
delle  risorse  idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e
fognatura,  anche  ai  fini  di  un  reciproco  supporto  in  caso di
emergenze  ambientali.  In  tali  ipotesi  la  Regione  da tempestiva
comunicazione  delle  trattative  al  Ministero degli affari esteri e
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per gli
affari  regionali,  che  ne  danno  a  loro  volta  comunicazione  ai
Ministeri competenti.