Art. 7. Cooperazione internazionale 1. La Regione nell'ambito delle competenze previste dallo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, puo' concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali. In tali ipotesi la Regione da tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti.