Art. 8. Forme e modi della cooperazione 1. I comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', mediante una delle seguenti forme di cooperazione: a) convenzione di cui all'Art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); b) consorzio di funzioni di cui all'Art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000. 2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale sono approvati gli schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).