Art. 8.
                   Forme e modi della cooperazione

    1.   I   comuni   e  le  province  ricadenti  in  ciascun  ambito
territoriale   ottimale  organizzano  il  servizio  idrico  integrato
secondo  criteri  di  efficacia, efficienza ed economicita', mediante
una delle seguenti forme di cooperazione:
      a) convenzione  di  cui  all'Art.  30  del  decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  (testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
      b) consorzio  di  funzioni  di  cui  all'Art.  31  del  decreto
legislativo n. 267/2000.
    2.  Entro  venti  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,  con  deliberazione  della giunta regionale sono approvati gli
schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).