Art. 9. Costituzione dell'autorita' d'ambito 1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'Art. 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'autorita' d'ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo della provincia di riferimento di ciascun ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito. 2. La rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito, ed e' determinata come segue: a) il sessanta per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali, riferiti all'anno precedente; b) il quaranta per cento in rapporto alla superficie territoriale. 3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d'ambito puo' determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima. 4. La conferenza d'ambito e' validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti. 5. La conferenza d'ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti. 6. Qualora la decisione della conferenza d'ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la forma di cooperazione dell'ambito e' quella prevista dall'Art. 8, comma 1, lettera b). 7. Entro trenta giorni dall'individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di cui al comma 6, il sindaco del capoluogo della provincia di riferimento di ciascun ambito territoriale ottimale predispone l'atto convenzionale per la cooperazione di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a) e b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresi' il soggetto autorizzato alla stipula del medesimo. L'atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni. 8. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco del capoluogo della provincia di riferimento di ciascun ambito territoriale ottimale, convoca l'assemblea dell'autorita' d'ambito per l'elezione degli organi della medesima. Assicura, altresi', con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'autorita' d'ambito.