Art. 9.
                Costituzione dell'autorita' d'ambito

    1.  Fatta salva l'ipotesi di cui all'Art. 4, al fine di garantire
il   coordinamento  delle  procedure  di  istituzione  dell'autorita'
d'ambito  e  di  individuare la forma di cooperazione, il sindaco del
capoluogo   della   provincia   di   riferimento  di  ciascun  ambito
territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  convoca  e  presiede  una conferenza
d'ambito  composta  dai  presidenti  e dai sindaci, o dagli assessori
delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito.
    2.  La  rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai
sindaci,   oppure  agli  assessori  delegati,  dei  comuni  ricadenti
nell'ambito, ed e' determinata come segue:
      a) il sessanta per cento in rapporto alla popolazione residente
sulla  base  dei  dati  anagrafici  forniti  dagli  uffici  comunali,
riferiti all'anno precedente;
      b) il   quaranta   per   cento   in  rapporto  alla  superficie
territoriale.
    3.  A  maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto
al  voto, la conferenza d'ambito puo' determinare un diverso criterio
di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.
    4.  La  conferenza d'ambito e' validamente convocata quando siano
presenti  almeno  i  due  terzi  dei  componenti,  determinati sia in
termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti
di cui al comma 1; i presidenti delle province o i loro delegati sono
computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini
di numero degli enti.
    5.  La  conferenza  d'ambito  individua  la forma di cooperazione
sulla  base  del  voto  favorevole  della  maggioranza dei componenti
determinati  sia  in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che
di numero degli enti di cui al comma 1; i presidenti delle province o
i  loro  delegati sono computati soltanto per la determinazione della
maggioranza in termini di numero degli enti.
    6. Qualora la decisione della conferenza d'ambito di cui al comma
5  non  sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, la forma di cooperazione dell'ambito e'
quella prevista dall'Art. 8, comma 1, lettera b).
    7.   Entro  trenta  giorni  dall'individuazione  della  forma  di
cooperazione  ovvero  dal  decorso  del termine di cui al comma 6, il
sindaco  del  capoluogo  della  provincia  di  riferimento di ciascun
ambito  territoriale  ottimale predispone l'atto convenzionale per la
cooperazione  di cui all'Art. 8, comma 1, lettere a) e b). Detto atto
convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni
da  ciascun  ente  locale,  nelle  forme  e  nei  modi  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, individuando altresi' il soggetto autorizzato
alla  stipula  del medesimo. L'atto convenzionale viene stipulato nei
successivi trenta giorni.
    8.  Entro  i  successivi  trenta giorni, il sindaco del capoluogo
della   provincia  di  riferimento  di  ciascun  ambito  territoriale
ottimale,  convoca l'assemblea dell'autorita' d'ambito per l'elezione
degli  organi  della  medesima.  Assicura,  altresi',  con la propria
struttura   organizzativa   il   primo  funzionamento  dell'autorita'
d'ambito.