Modifiche   al   «Regolamento   per   la   disciplina  delle  aziende
   faunistico-venatorie  e  delle  aziende agri-turistico-venatorie»,
   approvato  con  decreto  del  Presidente della giunta regionale 25
   ottobre 2000, n. 0375/Pres.

                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  11  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
              regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

    1. Al comma 2, lettera d) dell'Art. 11 del decreto del Presidente
della  giunta  regionale  25 ottobre  2000,  n.  0375/Pres. le parole
«sette per cento» sono sostituite con le parole «dieci per cento».
    2.  Al  comma 3  dell'Art.  11,  del decreto del Presidente della
giunta  regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. le parole «sette per
cento» sono sostituite con le parole «dieci per cento».
    3.  Dopo  il  comma 5,  dell'Art.  11, del decreto del Presidente
della  giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e' inserito il
seguente:
    «5-bis.  Ai  fini  del  rinnovo  dell'autorizzazione,  qualora la
proprieta'  dei  terreni non sia stata trasferita per atto tra vivi o
per successione, il consenso espresso dall'associato al momento della
conversione o del rilascio dell'autorizzazione si intende confermato,
salvo   disdetta   da   inviarsi   entro   sei  mesi  dalla  scadenza
dell'autorizzazione  o  della concessione al Servizio tutela ambienti
naturali, fauna e Corpo forestale regionale.».
                               Art. 2.
Modifiche  all'Art.  12  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
              regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

    1.  All'Art.  12, comma 1 del decreto del Presidente della giunta
regionale  25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. le parole «sette per cento»
sono sostituite con le parole «dieci per cento».
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy