Modifiche al «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. Art. 1. Modifiche all'Art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. 1. Al comma 2, lettera d) dell'Art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. le parole «sette per cento» sono sostituite con le parole «dieci per cento». 2. Al comma 3 dell'Art. 11, del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. le parole «sette per cento» sono sostituite con le parole «dieci per cento». 3. Dopo il comma 5, dell'Art. 11, del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e' inserito il seguente: «5-bis. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, qualora la proprieta' dei terreni non sia stata trasferita per atto tra vivi o per successione, il consenso espresso dall'associato al momento della conversione o del rilascio dell'autorizzazione si intende confermato, salvo disdetta da inviarsi entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione o della concessione al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale.». Art. 2. Modifiche all'Art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. 1. All'Art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. le parole «sette per cento» sono sostituite con le parole «dieci per cento». Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy