Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi «una tantum» a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attivita' agricole, non assimilati ai rifiuti urbani. Art. 1 F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di contributi «una tantum» previsti dalla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attivita' agricole, non assimilati ai rifiuti urbani. Art. 2. Interventi ammessi 1. Sono ammesse a contributo le spese per lavori e forniture volte alla realizzazione di centri ove viene effettuata la raccolta dei rifiuti prodotti dalle attivita' agricole, non assimilati ai rifiuti urbani, per il loro successivo recupero o smaltimento. Art. 3. Misura del contributo 1. I contributi sono concessi in forma di conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile. 2. I contributi sono concessi ai soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo la regola «de minimis», di cui al regolamento CE n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001, qualora applicabile. Art. 4. Presentazione della domanda 1. Le domande di contributo, da redigersi in bollo, ove previsto ai sensi delle leggi vigenti in materia, devono essere presentate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 1° marzo di ogni anno. 2. Le domande, per la realizzazione di lavori, debbono essere corredate dalla seguente documentazione: a) relazione tecnica atta a dimostrare la necessita' e le finalita' dell'intervento ai fini di una corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle attivita' agricole, non assimilati ai rifiuti urbani; b) calcolo sommario della spesa; c) corografia dell'area interessata dall'intervento; d) progetto preliminare approvato dall'organo competente; e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, attestante l'effettivo costo dell'I.V.A. in quanto soggetta o non soggetta a recupero. 3. Le domande per le forniture debbono essere corredate dalla seguente documentazione: a) relazione tecnico-descrittiva atta a dimostrare la necessita' e le finalita' dell'intervento; b) piano di spesa particolareggiato; c) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, attestante l'effettivo costo dell'I.V.A. in quanto soggetta o non soggetta a recupero. Art. 5. Certificazione «de minimis» 1. I soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti, ove previsto, in sede di presentazione della domanda a produrre una dichiarazione «de minimis» resa ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Art. 6. Criteri di priorita' 1. Le domande di contributo presentate saranno ordinate sulla base della percentuale del numero di occupati nel settore agricolo rapportati alla popolazione residente nel comune interessato riferita all'ultimo censimento. 2. In caso di parita' la priorita' sara' attribuita sulla base della data di presentazione della domanda di contributo. Art. 7. Concessione ed erogazione del contributo 1. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi per la realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14. 2. Per le forniture ad opera di enti pubblici, i contributi sono concessi in forma di conto capitale, ed erogati in via definitiva, contestualmente al provvedimento di concessione, in unica soluzione per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente. 3. Per le forniture ad opera di altri soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi in conto capitale possono essere erogati, ai sensi dell'Art. 39, secondo comma della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Art. 8. Rendicontazione 1. Gli enti beneficiari, in ragione della natura pubblica o privata rivestita e della tipologia di intervento contributivo, provvedono alla rendicontazione nei termini e con le modalita' indicate all'Art. 62 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ovvero secondo quanto previsto nel titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nel caso di forniture. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 10. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy