Regolamento  concernente  i criteri e le modalita' per la concessione
   di  contributi «una tantum» a favore dei comuni e dei soggetti che
   effettuano  la  gestione  dei rifiuti urbani nelle forme di cui al
   decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare
   l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti
   prodotti  dalle  attivita'  agricole,  non  assimilati  ai rifiuti
   urbani.

                               Art. 1
                          F i n a l i t a'

    1.  Il presente regolamento individua i criteri e le modalita' ai
quali  l'amministrazione  regionale deve attenersi per la concessione
di  contributi  «una tantum» previsti dalla legge regionale 28 agosto
2001,  n.  17  a  favore  dei comuni e dei soggetti che effettuano la
gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali), al fine di agevolare l'attivazione del servizio
integrativo  per  la  gestione  dei  rifiuti prodotti dalle attivita'
agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.
                               Art. 2.
                         Interventi ammessi

    1.  Sono  ammesse  a  contributo  le spese per lavori e forniture
volte  alla  realizzazione di centri ove viene effettuata la raccolta
dei  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'  agricole, non assimilati ai
rifiuti urbani, per il loro successivo recupero o smaltimento.
                               Art. 3.
                        Misura del contributo

    1.  I contributi sono concessi in forma di conto capitale fino al
100% della spesa ritenuta ammissibile.
    2.  I  contributi  sono  concessi  ai  soggetti che effettuano la
gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  secondo  la regola «de minimis», di cui al
regolamento  CE  n.  69/2001  della  commissione del 12 gennaio 2001,
pubblicato  nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L
n. 10, del 13 gennaio 2001, qualora applicabile.
                               Art. 4.
                     Presentazione della domanda

    1.  Le domande di contributo, da redigersi in bollo, ove previsto
ai  sensi  delle  leggi  vigenti in materia, devono essere presentate
alla  direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 1° marzo
di ogni anno.
    2.  Le  domande,  per  la realizzazione di lavori, debbono essere
corredate dalla seguente documentazione:
      a) relazione  tecnica  atta  a  dimostrare  la  necessita' e le
finalita'  dell'intervento  ai  fini  di  una  corretta  gestione dei
rifiuti  prodotti dalle attivita' agricole, non assimilati ai rifiuti
urbani;
      b) calcolo sommario della spesa;
      c) corografia dell'area interessata dall'intervento;
      d) progetto preliminare approvato dall'organo competente;
      e) dichiarazione    rilasciata    dal   legale   rappresentante
dell'ente,   attestante   l'effettivo  costo  dell'I.V.A.  in  quanto
soggetta o non soggetta a recupero.
    3.  Le  domande  per  le forniture debbono essere corredate dalla
seguente documentazione:
      a) relazione   tecnico-descrittiva   atta   a   dimostrare   la
necessita' e le finalita' dell'intervento;
      b) piano di spesa particolareggiato;
      c) dichiarazione    rilasciata    dal   legale   rappresentante
dell'ente,   attestante   l'effettivo  costo  dell'I.V.A.  in  quanto
soggetta o non soggetta a recupero.
                               Art. 5.
                     Certificazione «de minimis»

    1. I soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle
forme  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267 sono
tenuti,  ove  previsto,  in  sede  di  presentazione  della domanda a
produrre  una  dichiarazione  «de minimis» resa ai sensi dell'Art. 47
del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa).
                               Art. 6.
                        Criteri di priorita'

    1.  Le  domande  di  contributo presentate saranno ordinate sulla
base  della  percentuale  del numero di occupati nel settore agricolo
rapportati alla popolazione residente nel comune interessato riferita
all'ultimo censimento.
    2.  In  caso  di parita' la priorita' sara' attribuita sulla base
della data di presentazione della domanda di contributo.
                               Art. 7.
              Concessione ed erogazione del contributo

    1.  Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi per la
realizzazione  dei  lavori  si  applicano le disposizioni della legge
regionale 31 maggio 2002, n. 14.
    2.  Per le forniture ad opera di enti pubblici, i contributi sono
concessi  in  forma  di conto capitale, ed erogati in via definitiva,
contestualmente  al  provvedimento di concessione, in unica soluzione
per   un   importo   commisurato  alla  spesa  ritenuta  ammissibile,
determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.
    3.  Per le forniture ad opera di altri soggetti che effettuano la
gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i contributi in conto capitale possono essere
erogati,  ai  sensi dell'Art. 39, secondo comma della legge regionale
20 marzo 2000, n. 7, anche in via anticipata, in misura non superiore
al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita
fideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa d'importo almeno pari
alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
                               Art. 8.
                           Rendicontazione

    1.  Gli  enti  beneficiari,  in  ragione  della natura pubblica o
privata  rivestita  e  della  tipologia  di  intervento contributivo,
provvedono  alla  rendicontazione  nei  termini  e  con  le modalita'
indicate  all'Art.  62  della  legge  regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina  organica  dei  lavori  pubblici)  ovvero  secondo quanto
previsto nel titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000,
n.  7 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle norme
in  materia  di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
nel caso di forniture.
                               Art. 9.
                             R i n v i o

    1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 10.
                          Norma transitoria

    1.  In  sede  di prima applicazione le domande di contributo sono
presentate  alla  direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy