Modifiche  al  «Regolamento per la disciplina delle spese dirette per
   le   esigenze   operative   correnti   della   direzione  centrale
   istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi dell'Art. 8, comma 52,
   della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», emanato con decreto
   del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0380/Pres.

                               Art. 1.
Modifica  del  titolo  del  decreto  del  Presidente della Regione n.
                           0380/Pres./2004

    1.  Nel  titolo  del  «Regolamento  per la disciplina delle spese
dirette  per  le esigenze operative correnti della direzione centrale
istruzione,  cultura,  sport  e pace, ai sensi dell'Art. 8, comma 52,
della  legge  regionale  26 febbraio 2001, n. 4», emanato con decreto
del  Presidente  della Regione n. 0380/Pres. del 19 novembre 2004, di
seguito  denominato  regolamento,  sono soppresse le parole «ai sensi
dell'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4».
                               Art. 2.
Modifiche  all'Art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                           0380/Pres./2004

    1.  Il  comma 1  dell'Art.  1  del  regolamento e' sostituito dal
seguente:
    «1.  Le  spese  dirette  che  la  direzione  centrale istruzione,
cultura,  sport e pace sostiene ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della
legge  regionale  26 febbraio  2001,  n. 4 (legge finanziaria 2001) e
successive  modifiche  e  integrazioni nonche' dell'Art. 7, comma 72,
della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005),
sono regolate dalle seguenti disposizioni.».
    2.  Dopo la lettera c) del comma 2 dell'Art. 1 del regolamento e'
inserita la seguente:
    «c-bis)    acquisto   di   coppe,   medaglie,   pubblicazioni   e
realizzazioni    artistiche    da    assegnare    per   esigenze   di
rappresentanza;».
                               Art. 3.
Modifiche  all'Art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                           0380/Pres./2004

    1.  Al  comma 1 dell'Art. 3 del regolamento le parole «uno o piu'
dipendenti  regionali appartenenti alla categoria D», sono sostituite
dalle  parole  «uno  o piu' dipendenti regionali con la qualifica non
inferiore alla categoria D5,».
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore

    1.  Le  presenti  disposizioni regolamentari entrano in vigore il
giorno  della  loro  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy