Modifiche  al  «Regolamento  di esecuzione degli articoli 7 e 8 della
   legge  regionale  n.  8/1999,  concernente la determinazione delle
   disposizioni  relative  alle medie e grandi strutture di vendita»,
   approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003,
   n. 0138/Pres.

                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1.  Nel  testo  dell'Art.  1 del «Regolamento di esecuzione degli
articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 concernente
la  determinazione  delle  disposizioni  relative alle medie e grandi
strutture  di  vendita»  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 1:
      a) la lettera f) e' soppressa;
      b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente i-bis):
      «i-bis)  per  «Piano  per  la  grande  distribuzione», il piano
previsto dall'Art. 8-bis, comma 1, della legge.».
                               Art. 2.
Modifiche  all'Art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1. Nel testo dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione
21 maggio 2003, n. 0138/Pres.:
      a) al comma 1, le parole «e A2» sono sostituite dalle parole «,
A2 e A3»;
      b) al  comma 4,  dopo  le  parole  «previgente  normativa» sono
inserite  le  parole  «nonche' quanto previsto dall'Art. 37, comma 1,
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18».
                               Art. 3.
Sostituzione  dell'Art.  4  del  decreto del Presidente della Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1.  L'Art.  4  del decreto del Presidente della Regione 21 maggio
2003, n. 0138/Pres. e' sostituito dal seguente:
    «Art.   4.   (Disposizioni   particolari  per  le  autorizzazioni
preventive  alla  variante  di  zona HC). - 1. Il Piano per la grande
distribuzione  di  cui  all'Art.  8-bis  della  legge, disciplina gli
obiettivi  di  presenza  e  sviluppo  ed  individua  le  aree  idonee
all'insediamento  delle  grandi  strutture  di vendita con superficie
coperta complessiva superiore a 15.000 mq.
    2. Gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di
vendita  con  superficie  coperta  complessiva  fino a 15.000 mq sono
determinati ai sensi del successivo Art. 10.».
                               Art. 4.
Modifiche  all'Art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1. Nel testo dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione
21 maggio  2003,  n.  0138/Pres.,  al comma 4, dopo le parole «sempre
autorizzati»   sono   inserite   le   parole   «,  anche  nelle  more
dell'approvazione del Piano di settore di cui all'Art. 21,» e dopo le
parole  «comma  2»  sono  inserite  le  parole  «nel  caso dei centri
commerciali al dettaglio».
                               Art. 5.
Sostituzione  dell'Art.  6  del  decreto del Presidente della Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1.  L'Art.  6  del decreto del Presidente della Regione 21 maggio
2003, n. 0138/Pres. e' sostituito dal seguente:
    «Art.  6.  (Modello  territoriale regionale). - 1. Ai sensi degli
articoli 7,  comma 1,  lettera a)  e  8,  comma 1,  lettera a), della
legge,  il  territorio  del  Friuli-Venezia  Giulia  viene  suddiviso
secondo i seguenti criteri territoriali:
      a) Bacini sovracomunali sotto elencati:
        1) Bacino  sovracomunale  n.  1:  comprende  i  comuni  della
provincia di Trieste;
        2)  Bacino  sovracomunale  n.  2:  comprende  i  comuni della
provincia di Gorizia;
        3)   Bacino  sovracomunale  n.  3:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti di Gemona del Friuli (Gemona del Friuli, Artegna, Bordano,
Buia,  Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone), di Tolmezzo (Tolmezzo,
Amaro,  Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians,
Enemonzo,  Forni  Avoltri,  Forni  di  Sopra,  Forni di Sotto, Lauco,
Ligosullo  Moggio  Udinese,  Ovaro,  Paluzza, Paularo, Prato Carnico,
Preone,   Ravascletto,  Raveo,  Resia,  Resiutta,  Rigolato,  Sauris,
Socchieve,  Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio)
e  di  Tarvisio (Tarvisio, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna,
Pontebba);
        4)   Bacino  sovracomunale  n.  4:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti  di  Cividale  del  Friuli  (Cividale del Friuli, Attimis,
Buttrio,  Corno  di  Rosazzo,  Drenchia,  Faedis,  Grimacco, Manzano,
Moimacco,  Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San
Giovanni  al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna,
Stregna,  Torreano)  e  di  Tarcento  (Tarcento,  Cassacco, Lusevera,
Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Treppo Grande, Tricesimo);
        5)   Bacino  sovracomunale  n.  5:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti   di  Udine  (Udine,  Basiliano,  Campoformido,  Lestizza,
Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato,
Pavia  di  Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco),
di  Codroipo  (Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Sedegliano,
Talmassons,  Varmo)  e  di  San  Daniele  del Friuli (San Daniele del
Friuli,   Colloredo  di  Monte  Albano,  Coseano,  Dignano,  Fagagna,
Flaibano,   Forgaria  nel  Friuli,  Majano,  Moruzzo,  Ragogna,  Rive
d'Arcano, San Vito di Fagagna);
        6)   Bacino  sovracomunale  n.  6:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti  di  Cervignano  del Friuli (Cervignano del Friuli, Aiello
del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito
al  Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina,
Visco)  di  Palmanova  (Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino,
Castions  di  Strada,  Chiopris  Viscone,  Gonars,  Marano  Lagunare,
Porpetto,  San  Giorgio  di  Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano
Udinese),  di  Latisana  (Latisana,  Muzzana  del Turgnano, Palazzolo
dello  Stella,  Pocenia,  Precenicco,  Rivignano, Ronchis, Teor) e di
Lignano Sabbiadoro;
        7)   Bacino  sovracomunale  n.  7:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti di Maniago (Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo,
Cimolais,   Claut,   Erto   e   Casso,  Fanna,  Frisanco,  Montereale
Valcellina, Vajont, Vivaro) e di Spilimbergo (Spilimbergo, Castelnovo
del  Friuli,  Clauzetto,  Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio
della  Richinvelda,  Sequals,  Tramonti  di Sopra, Tramonti di Sotto,
Travesio, Vito d'Asio);
        8)   Bacino  sovracomunale  n.  8:  comprende  i  comuni  dei
mandamenti  di Pordenone (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera,
Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia,
Prata  di  Pordenone,  Roveredo  in  Piano, San Quirino, Zoppola), di
Sacile   (Sacile,  Budoia,  Caneva,  Polcenigo)  e  di  San  Vito  al
Tagliamento  (San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia,
Chions,  Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino
al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone);
      b) comuni   con   popolazione   residente  superiore  a  30.000
abitanti,comuni  compresi  nelle  aree  interessate  da  programmi di
riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui
all'Art.  6,  comma 73,  della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3,
per i quali sia stato sottoscritto il relativo protocollo d'intesa, e
comuni  nel  cui  territorio sono allocate le seguenti infrastrutture
territoriali ad elevata capacita' di polarizzazione:
        1) caselli o svincoli autostradali;
        2) valichi confinari di 10 categoria e assimilati;
        3) porti non turistici e aeroporti civili nazionali;
        4) sedi fieristiche regionali;
      e) comuni  compresi  nell'ambito dei sistemi commerciali mono o
pluricomunali  definiti  nel Piano per la grande distribuzione di cui
all'Art.  8-bis  della  legge  regionale  19 aprile  1999,  n.  8,  e
successive  modifiche ed integrazioni, con riferimento alla tavola 17
e alla cartina 6:
        1)  Pordenonese (Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Roveredo
in Piano e Porcia);
        2) Sacilese (Sacile);
        3) Maniaghese (Maniago);
        4) Spilimberghese (Spilimbergo);
        5) Tarvisiano (Tarvisio);
        6) Tolmezzino (Tolmezzo, Amaro e Villa Santina);
        7) Gemonese (Gemona del Friuli);
        8) Sandanielese (San Daniele del Friuli);
        9) Tarcentino (Tarcento e Cassacco);
        10) Cividalese (Cividale del Friuli);
        11) Udinese   (Udine,   Basiliano,   Buttrio,   Campoformido,
Manzano,   Martignacco,   Pasian   di  Prato,  Pozzuolo  del  Friuli,
Pradamano,  Reana  del  Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone,
Tavagnacco e Tricesimo);
        12) Codroipese (Codroipo);
        13) Latisanese (Latisana);
        14) Lignanese (Lignano Sabbiadoro);
        15) Sangiorgino (San Giorgio di Nogaro);
        16) Palmarino (Palmanova e Bagnaria Arsa);
        17) Cervignanese (Cervignano del Friuli);
        18) Goriziano (Gorizia);
        19) Gradiscano (Gradisca d'Isonzo);
        20) Gradese (Grado);
        21) Monfalconese (Monfalcone e Ronchi dei Legionari);
        22) Triestino (Trieste).».
                               Art. 6.
Modifiche  all'Art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1. Nel testo dell'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione
21 maggio  2003,  n. 0138/Pres., al comma 2, dopo le parole «all'Art.
17.»  sono  inserite  le parole «Per il rilascio delle autorizzazioni
relative  alle  grandi  strutture  di  vendita con superficie coperta
superiore a mq 15.000 si osservano gli obiettivi ed i limiti previsti
dal Piano per la grande distribuzione.».
                               Art. 7.
Sostituzione  dell'Art.  10  del decreto del Presidente della Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    «Art.   10.  (Obiettivi  di  presenza  e  sviluppo  delle  grandi
strutture  di  vendita  con  superficie  coperta  non  superiore a mq
15.000).  1.  Le  autorizzazioni  per  le grandi strutture di vendita
vengono  di  norma  rilasciate  in  base agli obiettivi di presenza e
sviluppo  fissati  dai  comuni,  tenendo  conto  degli  indicatori di
seguito  riportati  e  secondo  le  metodologie  di calcolo contenute
nell'allegato  A1,  con l'utilizzo dei coefficienti entro e non oltre
il limite massimo ivi indicato:
      a) abitanti residenti nel comune sede della grande struttura di
vendita, secondo i dati statistici piu' aggiornati reperibili;
      b) presenze  turistiche  relative  al  comune sede della grande
struttura  di  vendita,  secondo  i  dati  statistici piu' aggiornati
reperibili;
      e) abitanti  residenti  nei comuni «di gravitazione», secondo i
dati statistici piu' aggiornati reperibili, ricompresi, rispetto alla
grande  struttura  di  vendita, entro un ambito territoriale di 15 km
per  il  settore  alimentare  e  misto  e di 30 km per il settore non
alimentare,   calcolato   lungo  i  percorsi  viari  di  collegamento
principali;
      d) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di
vendita autorizzate all'interno del comune.
    2.  I  comuni,  limitatamente  a quelli con popolazione residente
superiore a 30.000 abitanti, a quelli compresi nelle aree interessate
da  programmi  di  riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del
territorio,  di  cui  all'Art.  6,  comma 73,  della  legge regionale
25 gennaio 2002, n. 3, per i quali sia stato sottoscritto il relativo
protocollo  d'intesa, ed a quelli in cui sono allocate infrastrutture
territoriali  ad  elevata  capacita'  di  polarizzazione, specificate
all'Art.  6,  comma 1,  lettera b),  punti  da  1  a 4, rilasciano le
autorizzazioni  per  le  grandi  strutture  di  vendita  in base agli
obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni medesimi, tenendo
conto  degli  indicatori  di cui al comma 1, lettera a), b), e) e d),
potendo  utilizzare  in alternativa all'allegato A1 le metodologie di
calcolo  contenute  nell'allegato A2, con l'utilizzo dei coefficienti
entro  e  non  oltre  il  limite  massimo  ivi  indicato.  I tempi di
percorrenza  -  auto  vanno  calcolati  lungo  i  percorsi  viari  di
collegamento  principali  secondo  la seguente gerarchia: autostrada,
strada  statale,  strada  provinciale,  basandosi su di una velocita'
media   di   110   km/ora   per  collegamenti  attraverso  viabilita'
autostradale,  di  70  Km/ora  per collegamenti attraverso viabilita'
statale  e  di  50  km/ora  per  collegamenti  attraverso  viabilita'
provinciale o comunale.
    3. I comuni ricadenti nei sistemi territoriali di cui all'Art. 6,
comma 1,  lettera e),  rilasciano  le  autorizzazioni  per  le grandi
strutture  di  vendita  in base agli obiettivi di presenza e sviluppo
fissati dai comuni medesimi, tenendo conto degli indicatori di cui al
comma 1,  lettera a),  b), e) e d), potendo utilizzare in alternativa
all'allegato  A1  o  all'allegato  A2, ove facoltizzati ad utilizzare
quest'ultimo,  le  metodologie di calcolo contenute nell'allegato A3,
con  l'utilizzo  dei coefficienti entro e non oltre il limite massimo
ivi indicato.
    4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei Piani comunali di settore del
commercio  al  Piano  regionale  della  grande distribuzione previsto
dall'Art.   8-bis,   comma 3,  della  legge  regionale  n.  8/1999  e
successive  modifiche  ed  integrazioni, agli obiettivi di presenza e
sviluppo  fissati  dai  comuni  con le procedure di cui ai precedenti
commi 1,  2,  e 3, vanno sottratte le superfici incrementali previste
dal  Piano  per  la  grande  distribuzione per insediamenti di grandi
strutture  di  vendita con superficie coperta complessiva superiore a
mq 15.000.
    5.  Le  autorizzazioni  per grandi strutture di vendita, quando i
comuni  abbiano  attuato  lo  specifico  strumento  di programmazione
sovracomunale  previsto  dall'Art.  8, comma 9, della legge, non sono
soggette alle disposizioni previste dal comma 1.
    6.  Nei  comuni che abbiano provveduto all'approvazione del Piano
di  settore  dal  quale risulti che non sia disponibile superficie di
vendita  per  grandi  strutture, quelle gia' esistenti possono essere
ampliate  nel  limite del 30% della superficie di vendita autorizzata
per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio, ed in ogni
caso  entro  il  limite massimo di 15.000 mq di superficie di vendita
complessiva.  L'ampliamento  del  30%  non si applica sulle superfici
incrementali  previste  dal  piano  per  la  grande distribuzione per
insediamenti  di  grandi  strutture di vendita con superficie coperta
complessiva superiore a mq 15.000.
    7.    In   deroga   al   comma 1,   possono   essere   rilasciate
autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non
soggetti   a   pagamento   del   pedaggio,   per   grandi  strutture,
limitatamente   al  settore  non  alimentare,  dove  la  vendita  sia
destinata   in   via   esclusiva   a   favore   degli   utilizzatori;
l'autorizzazione   non  puo'  essere  trasferita  di  sede  e  decade
automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.
    8.  Sono  fatti  salvi  i piani comunali di settore del commercio
adottati  dal  Consiglio comunale anteriormente all'entrata in vigore
del  presente  decreto, per quanto non in contrasto con le previsioni
del Piano regionale per la grande distribuzione.
    9.   Le   superfici  incrementali  totali  per  l'insediamento  e
l'ampliamento  di  grandi strutture di vendita con superficie coperta
complessiva  superiore  a  mq 15.000,  individuate  dal  Piano per la
grande   distribuzione,  possono  essere  ulteriormente  incrementate
attingendo,  nell'ambito  della loro capienza e, comunque, sino ad un
limite  massimo  complessivo, per i settori merceologici alimentare e
non   alimentare,   di   mq 8.000  di  superficie  di  vendita,  alle
disponibilita' previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le
grandi  strutture  di  vendita  con  superficie  coperta  complessiva
inferiore  a mq 15.000, di cui ai commi da 1 a 3, stabiliti nel Piano
di settore del commercio del corrispondente comune.».
                               Art. 8.
Modifiche  all'Art.  12  del  decreto  del  Presidente  della Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1.  Nel  testo  dell'Art.  12  del  decreto  del Presidente della
Regione  21 maggio  2003,  n.  0138/Pres., al comma 4, dopo le parole
«Art. 9» sono inserite le parole «, e dall'Art. 10, comma 6».
                               Art. 9.
Modifiche  all'Art.  18  del  decreto  del  Presidente  della Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1.  Nel  testo  dell'Art.  18  del  decreto  del Presidente della
Regione  21 maggio  2003, n. 0138/Pres., al comma 1, lettera a), dopo
le   parole   «allegato B»   sono  inserite  le  parole  «,  entro  i
coefficienti massimi ivi indicati».
                              Art. 10.
Sostituzione  degli  allegati Al e A2 al decreto del Presidente della
                Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1.  Gli  allegati A1 e A2 al decreto del Presidente della Regione
21 maggio 2003, n. 0138/Pres. sono sostituiti dai seguenti:

                                                         «Allegato A1

Bacini  sovracomunali  - Art. 6, comma 1, lettera a): calcolo massimo
   delle   superfici   di   vendita   disponibili  per  gli  esercizi
   commerciali  superiori a 800 metri quadrati con superficie coperta
   inferiore a mq 15.000.

                         SETTORE ALIMENTARE



                       Numero      Coefficiente (1)      Prodotto
Abitanti residenti
  nel comune                    x       0,18          =     +
Abitanti residenti
  nei comuni entro
  i 15 km                       x       0,0039        =     +
Presenze turistiche             x       0,0000042     =     +


A1 - Metri  quadrati  possibili  (settore alimentare) arrotondati per
difetto al migliaio inferiore

    I  metri  quadrati  di  vendita  rilasciabili per gli esercizi al
dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare e'
dato dalla differenza tra il valore Al ed i metri quadrati di vendita
rilasciati  agli  esercizi  al  dettaglio  superiori  agli  800 metri
quadrati del settore alimentare.

                       SETTORE NON ALIMENTARE



                       Numero      Coefficiente (1)      Prodotto
Abitanti residenti
  nel comune                    x       0,39          =     +
Abitanti residenti
  nei comuni entro
  i 30 km                       x       0,0023        =     +
Presenze turistiche             x       0,0000047     =     +


 Metri  quadrati  possibili  (settore non alimentare) arrotondati per
difetto al migliaio inferiore

    I  metri  quadrati  di  vendita  rilasciabili per gli esercizi al
dettaglio   superiori   agli  800  metri  quadrati  del  settore  non
alimentare  e'  dato  dalla  differenza  tra  il valore A1 ed i metri
quadrati  di  vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori
agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.
    Nota (1) degli allegati Al, A2, A3 e B.
    (1) I coefficienti massimi presentati negli allegati Al, A2, A3 e
B   derivano   dalla  regressione  effettuata,  sia  per  il  settore
alimentare  che  per  quello  non  alimentare,  con la funzione detta
sigmoide,  cioe'  loge  (y)  =  a  - b/x dove x e' il rapporto tra le
unita' di consumo degli esercizi commerciali del rispettivo comune ed
i  suoi  abitanti  ed y il rapporto tra i metri quadri del rispettivo
comune ed i suoi abitanti.
                                                          Allegato A2

Comuni  con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, comuni
   compresi  nelle  aree interessate da programmi di riqualificazione
   urbana  e  sviluppo  sostenibile  del  territorio e comuni sede di
   infrastrutture  ad  elevata  capacita' di polarizzazione - Art. 6,
   comma 1,  lettera b):  calcolo  massimo delle superfici di vendita
   disponibili  per  gli  esercizi  commerciali superiori a 800 metri
   quadrati con superficie coperta inferiore a mq 15.000.

                         SETTORE ALIMENTARE




                       Numero      Coefficiente (1)      Prodotto
Abitanti residenti
  nel comune                    x       0,35          =     +
Abitanti residenti
  nei comuni entro
  i 60 minuti                   x       0,0077        =     +
Presenze turistiche             x       0,0000083     =     +


 Metri   quadrati  possibili  (settore  alimentare)  arrotondati  per
difetto al migliaio inferiore

    I  metri  quadrati  di  vendita  rilasciabili per gli esercizi al
dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare e'
dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita
rilasciati  agli  esercizi  al  dettaglio  superiori  agli  800 metri
quadrati del settore alimentare.

                       SETTORE NON ALIMENTARE




                       Numero      Coefficiente (1)      Prodotto
Abitanti residenti
  nel comune                    x       1,34          =     +
Abitanti residenti
  nei comuni entro
  i 90 minuti                   x       0,0082        =     +
Presenze turistiche             x       0,0000017     =     +


 Metri  quadrati  possibili  (settore non alimentare) arrotondati per
difetto al migliaio inferiore

    I  metri  quadrati  di  vendita  rilasciabili per gli esercizi al
dettaglio   superiori   agli  800  metri  quadrati  del  settore  non
alimentare  e'  dato  dalla  differenza  tra  il valore A1 ed i metri
quadrati  di  vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori
agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.
                                                          Allegato A3

Comuni dei sistemi commerciali - Art. 6, comma 1, lettera c): calcolo
   massimo  delle  superfici  di vendita disponibili per gli esercizi
   commerciali  superiori a 800 metri quadrati con superficie coperta
   inferiore a mq 15.000.

                         SETTORE ALIMENTARE




                       Numero      Coefficiente (1)      Prodotto
Abitanti residenti
  nel comune                    x       0,56          =     +
Abitanti residenti
  nei comuni entro
  i 15 km                       x       0,0013        =     +
Presenze turistiche             x       0,0000013     =     +


 Metri   quadrati  possibili  (settore  alimentare)  arrotondati  per
eccesso al migliaio inferiore

    I  metri  quadrati  di  vendita  rilasciabili per gli esercizi al
dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare e'
dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita
rilasciati  agli  esercizi  al  dettaglio  superiori  agli  800 metri
quadrati del settore alimentare.

                       SETTORE NON ALIMENTARE





                       Numero      Coefficiente (1)      Prodotto
Abitanti residenti
  nel comune                    x       2,14          =     +
Abitanti residenti
  nei comuni entro
  i 30 km                       x       0,0013        =     +
Presenze turistiche             x       0,0000027     =     +


A1 - Metri  quadrati  possibili  (settore non alimentare) arrotondati
per eccesso al migliaio inferiore

    I  metri  quadrati  di  vendita  rilasciabili per gli esercizi al
dettaglio   superiori   agli  800  metri  quadrati  del  settore  non
alimentare  e'  dato  dalla  differenza  tra  il valore A1 ed i metri
quadrati  di  vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori
agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.».
                              Art. 11.
Sostituzione  dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione
                    21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

    1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 21 maggio
2003, n. 0138/Pres. e' sostituito dal seguente:
                                                          «Allegato B

Calcolo  del  numero  massimo  delle  autorizzazioni rilasciabili dai
   comuni per gli esercizi commerciali superiori a 400 metri quadrati
   e non superiori a 800 metri quadrati.

                         SETTORE ALIMENTARE




                       Numero      Coefficiente (1)      Prodotto
Abitanti residenti
  nel comune                    x       0,00022       =     +
Abitanti residenti
  nei comuni entro
  i 15 km                       x       0,0000016     =     +
Presenze turistiche             x       0,0000000082  =     +


A1 - Numero  esercizi  possibili (settore alimentare) arrotondato per
eccesso all'unita' superiore

    Il  numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del
medio   dettaglio   superiori  ai  400  metri  quadrati  del  settore
alimentare  e'  dato  dalla  differenza tra il valore A1 ed il numero
delle  autorizzazioni  rilasciate  agli  esercizi del medio dettaglio
superiori ai 400 metri quadrati del settore alimentare.
                       SETTORE NON ALIMENTARE





                       Numero      Coefficiente (1)      Prodotto
Abitanti residenti
  nel comune                    x       0,00055       =     +
Abitanti residenti
  nei comuni entro
  i 30 km                       x       0,0000048     =     +
Presenze turistiche             x       0,00000000745 =     +


A1 - Numero  esercizi  possibili (settore alimentare) arrotondato per
eccesso all'unita' superiore

    Il  numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del
medio  dettaglio  superiori  ai  400  metri  quadrati del settore non
alimentare  e'  dato  dalla  differenza tra il valore A1 ed il numero
delle  autorizzazioni  rilasciate  agli  esercizi del medio dettaglio
superiori ai 400 metri quadrati del settore non alimentare.».
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione   nel   Bollettino  ufficiale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
                      Visto Il Presidente: ILLY