Modifiche al «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita», approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. Art. 1. Modifiche all'Art. 1 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. Nel testo dell'Art. 1 del «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 1: a) la lettera f) e' soppressa; b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente i-bis): «i-bis) per «Piano per la grande distribuzione», il piano previsto dall'Art. 8-bis, comma 1, della legge.». Art. 2. Modifiche all'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. Nel testo dell'Art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres.: a) al comma 1, le parole «e A2» sono sostituite dalle parole «, A2 e A3»; b) al comma 4, dopo le parole «previgente normativa» sono inserite le parole «nonche' quanto previsto dall'Art. 37, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18». Art. 3. Sostituzione dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. L'Art. 4 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Disposizioni particolari per le autorizzazioni preventive alla variante di zona HC). - 1. Il Piano per la grande distribuzione di cui all'Art. 8-bis della legge, disciplina gli obiettivi di presenza e sviluppo ed individua le aree idonee all'insediamento delle grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq. 2. Gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva fino a 15.000 mq sono determinati ai sensi del successivo Art. 10.». Art. 4. Modifiche all'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. Nel testo dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 4, dopo le parole «sempre autorizzati» sono inserite le parole «, anche nelle more dell'approvazione del Piano di settore di cui all'Art. 21,» e dopo le parole «comma 2» sono inserite le parole «nel caso dei centri commerciali al dettaglio». Art. 5. Sostituzione dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. L'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (Modello territoriale regionale). - 1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a), della legge, il territorio del Friuli-Venezia Giulia viene suddiviso secondo i seguenti criteri territoriali: a) Bacini sovracomunali sotto elencati: 1) Bacino sovracomunale n. 1: comprende i comuni della provincia di Trieste; 2) Bacino sovracomunale n. 2: comprende i comuni della provincia di Gorizia; 3) Bacino sovracomunale n. 3: comprende i comuni dei mandamenti di Gemona del Friuli (Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Buia, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone), di Tolmezzo (Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio) e di Tarvisio (Tarvisio, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba); 4) Bacino sovracomunale n. 4: comprende i comuni dei mandamenti di Cividale del Friuli (Cividale del Friuli, Attimis, Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano) e di Tarcento (Tarcento, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Treppo Grande, Tricesimo); 5) Bacino sovracomunale n. 5: comprende i comuni dei mandamenti di Udine (Udine, Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco), di Codroipo (Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Varmo) e di San Daniele del Friuli (San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna); 6) Bacino sovracomunale n. 6: comprende i comuni dei mandamenti di Cervignano del Friuli (Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Visco) di Palmanova (Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese), di Latisana (Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor) e di Lignano Sabbiadoro; 7) Bacino sovracomunale n. 7: comprende i comuni dei mandamenti di Maniago (Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro) e di Spilimbergo (Spilimbergo, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio); 8) Bacino sovracomunale n. 8: comprende i comuni dei mandamenti di Pordenone (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola), di Sacile (Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo) e di San Vito al Tagliamento (San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone); b) comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti,comuni compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all'Art. 6, comma 73, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per i quali sia stato sottoscritto il relativo protocollo d'intesa, e comuni nel cui territorio sono allocate le seguenti infrastrutture territoriali ad elevata capacita' di polarizzazione: 1) caselli o svincoli autostradali; 2) valichi confinari di 10 categoria e assimilati; 3) porti non turistici e aeroporti civili nazionali; 4) sedi fieristiche regionali; e) comuni compresi nell'ambito dei sistemi commerciali mono o pluricomunali definiti nel Piano per la grande distribuzione di cui all'Art. 8-bis della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla tavola 17 e alla cartina 6: 1) Pordenonese (Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Roveredo in Piano e Porcia); 2) Sacilese (Sacile); 3) Maniaghese (Maniago); 4) Spilimberghese (Spilimbergo); 5) Tarvisiano (Tarvisio); 6) Tolmezzino (Tolmezzo, Amaro e Villa Santina); 7) Gemonese (Gemona del Friuli); 8) Sandanielese (San Daniele del Friuli); 9) Tarcentino (Tarcento e Cassacco); 10) Cividalese (Cividale del Friuli); 11) Udinese (Udine, Basiliano, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco e Tricesimo); 12) Codroipese (Codroipo); 13) Latisanese (Latisana); 14) Lignanese (Lignano Sabbiadoro); 15) Sangiorgino (San Giorgio di Nogaro); 16) Palmarino (Palmanova e Bagnaria Arsa); 17) Cervignanese (Cervignano del Friuli); 18) Goriziano (Gorizia); 19) Gradiscano (Gradisca d'Isonzo); 20) Gradese (Grado); 21) Monfalconese (Monfalcone e Ronchi dei Legionari); 22) Triestino (Trieste).». Art. 6. Modifiche all'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. Nel testo dell'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 2, dopo le parole «all'Art. 17.» sono inserite le parole «Per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a mq 15.000 si osservano gli obiettivi ed i limiti previsti dal Piano per la grande distribuzione.». Art. 7. Sostituzione dell'Art. 10 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. «Art. 10. (Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a mq 15.000). 1. Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita vengono di norma rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni, tenendo conto degli indicatori di seguito riportati e secondo le metodologie di calcolo contenute nell'allegato A1, con l'utilizzo dei coefficienti entro e non oltre il limite massimo ivi indicato: a) abitanti residenti nel comune sede della grande struttura di vendita, secondo i dati statistici piu' aggiornati reperibili; b) presenze turistiche relative al comune sede della grande struttura di vendita, secondo i dati statistici piu' aggiornati reperibili; e) abitanti residenti nei comuni «di gravitazione», secondo i dati statistici piu' aggiornati reperibili, ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita, entro un ambito territoriale di 15 km per il settore alimentare e misto e di 30 km per il settore non alimentare, calcolato lungo i percorsi viari di collegamento principali; d) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di vendita autorizzate all'interno del comune. 2. I comuni, limitatamente a quelli con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, a quelli compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all'Art. 6, comma 73, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per i quali sia stato sottoscritto il relativo protocollo d'intesa, ed a quelli in cui sono allocate infrastrutture territoriali ad elevata capacita' di polarizzazione, specificate all'Art. 6, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4, rilasciano le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni medesimi, tenendo conto degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), b), e) e d), potendo utilizzare in alternativa all'allegato A1 le metodologie di calcolo contenute nell'allegato A2, con l'utilizzo dei coefficienti entro e non oltre il limite massimo ivi indicato. I tempi di percorrenza - auto vanno calcolati lungo i percorsi viari di collegamento principali secondo la seguente gerarchia: autostrada, strada statale, strada provinciale, basandosi su di una velocita' media di 110 km/ora per collegamenti attraverso viabilita' autostradale, di 70 Km/ora per collegamenti attraverso viabilita' statale e di 50 km/ora per collegamenti attraverso viabilita' provinciale o comunale. 3. I comuni ricadenti nei sistemi territoriali di cui all'Art. 6, comma 1, lettera e), rilasciano le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni medesimi, tenendo conto degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), b), e) e d), potendo utilizzare in alternativa all'allegato A1 o all'allegato A2, ove facoltizzati ad utilizzare quest'ultimo, le metodologie di calcolo contenute nell'allegato A3, con l'utilizzo dei coefficienti entro e non oltre il limite massimo ivi indicato. 4. Ai fini dell'adeguamento dei Piani comunali di settore del commercio al Piano regionale della grande distribuzione previsto dall'Art. 8-bis, comma 3, della legge regionale n. 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni con le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3, vanno sottratte le superfici incrementali previste dal Piano per la grande distribuzione per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000. 5. Le autorizzazioni per grandi strutture di vendita, quando i comuni abbiano attuato lo specifico strumento di programmazione sovracomunale previsto dall'Art. 8, comma 9, della legge, non sono soggette alle disposizioni previste dal comma 1. 6. Nei comuni che abbiano provveduto all'approvazione del Piano di settore dal quale risulti che non sia disponibile superficie di vendita per grandi strutture, quelle gia' esistenti possono essere ampliate nel limite del 30% della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio, ed in ogni caso entro il limite massimo di 15.000 mq di superficie di vendita complessiva. L'ampliamento del 30% non si applica sulle superfici incrementali previste dal piano per la grande distribuzione per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000. 7. In deroga al comma 1, possono essere rilasciate autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per grandi strutture, limitatamente al settore non alimentare, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non puo' essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada. 8. Sono fatti salvi i piani comunali di settore del commercio adottati dal Consiglio comunale anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per quanto non in contrasto con le previsioni del Piano regionale per la grande distribuzione. 9. Le superfici incrementali totali per l'insediamento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000, individuate dal Piano per la grande distribuzione, possono essere ulteriormente incrementate attingendo, nell'ambito della loro capienza e, comunque, sino ad un limite massimo complessivo, per i settori merceologici alimentare e non alimentare, di mq 8.000 di superficie di vendita, alle disponibilita' previste dagli obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva inferiore a mq 15.000, di cui ai commi da 1 a 3, stabiliti nel Piano di settore del commercio del corrispondente comune.». Art. 8. Modifiche all'Art. 12 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. Nel testo dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 4, dopo le parole «Art. 9» sono inserite le parole «, e dall'Art. 10, comma 6». Art. 9. Modifiche all'Art. 18 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. Nel testo dell'Art. 18 del decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres., al comma 1, lettera a), dopo le parole «allegato B» sono inserite le parole «, entro i coefficienti massimi ivi indicati». Art. 10. Sostituzione degli allegati Al e A2 al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. Gli allegati A1 e A2 al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. sono sostituiti dai seguenti: «Allegato A1 Bacini sovracomunali - Art. 6, comma 1, lettera a): calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a 800 metri quadrati con superficie coperta inferiore a mq 15.000. SETTORE ALIMENTARE Numero Coefficiente (1) Prodotto Abitanti residenti nel comune x 0,18 = + Abitanti residenti nei comuni entro i 15 km x 0,0039 = + Presenze turistiche x 0,0000042 = + A1 - Metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per difetto al migliaio inferiore I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare e' dato dalla differenza tra il valore Al ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare. SETTORE NON ALIMENTARE Numero Coefficiente (1) Prodotto Abitanti residenti nel comune x 0,39 = + Abitanti residenti nei comuni entro i 30 km x 0,0023 = + Presenze turistiche x 0,0000047 = + Metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per difetto al migliaio inferiore I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare e' dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare. Nota (1) degli allegati Al, A2, A3 e B. (1) I coefficienti massimi presentati negli allegati Al, A2, A3 e B derivano dalla regressione effettuata, sia per il settore alimentare che per quello non alimentare, con la funzione detta sigmoide, cioe' loge (y) = a - b/x dove x e' il rapporto tra le unita' di consumo degli esercizi commerciali del rispettivo comune ed i suoi abitanti ed y il rapporto tra i metri quadri del rispettivo comune ed i suoi abitanti. Allegato A2 Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, comuni compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio e comuni sede di infrastrutture ad elevata capacita' di polarizzazione - Art. 6, comma 1, lettera b): calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a 800 metri quadrati con superficie coperta inferiore a mq 15.000. SETTORE ALIMENTARE Numero Coefficiente (1) Prodotto Abitanti residenti nel comune x 0,35 = + Abitanti residenti nei comuni entro i 60 minuti x 0,0077 = + Presenze turistiche x 0,0000083 = + Metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per difetto al migliaio inferiore I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare e' dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare. SETTORE NON ALIMENTARE Numero Coefficiente (1) Prodotto Abitanti residenti nel comune x 1,34 = + Abitanti residenti nei comuni entro i 90 minuti x 0,0082 = + Presenze turistiche x 0,0000017 = + Metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per difetto al migliaio inferiore I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare e' dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare. Allegato A3 Comuni dei sistemi commerciali - Art. 6, comma 1, lettera c): calcolo massimo delle superfici di vendita disponibili per gli esercizi commerciali superiori a 800 metri quadrati con superficie coperta inferiore a mq 15.000. SETTORE ALIMENTARE Numero Coefficiente (1) Prodotto Abitanti residenti nel comune x 0,56 = + Abitanti residenti nei comuni entro i 15 km x 0,0013 = + Presenze turistiche x 0,0000013 = + Metri quadrati possibili (settore alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio inferiore I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare e' dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore alimentare. SETTORE NON ALIMENTARE Numero Coefficiente (1) Prodotto Abitanti residenti nel comune x 2,14 = + Abitanti residenti nei comuni entro i 30 km x 0,0013 = + Presenze turistiche x 0,0000027 = + A1 - Metri quadrati possibili (settore non alimentare) arrotondati per eccesso al migliaio inferiore I metri quadrati di vendita rilasciabili per gli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare e' dato dalla differenza tra il valore A1 ed i metri quadrati di vendita rilasciati agli esercizi al dettaglio superiori agli 800 metri quadrati del settore non alimentare.». Art. 11. Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. 1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0138/Pres. e' sostituito dal seguente: «Allegato B Calcolo del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni per gli esercizi commerciali superiori a 400 metri quadrati e non superiori a 800 metri quadrati. SETTORE ALIMENTARE Numero Coefficiente (1) Prodotto Abitanti residenti nel comune x 0,00022 = + Abitanti residenti nei comuni entro i 15 km x 0,0000016 = + Presenze turistiche x 0,0000000082 = + A1 - Numero esercizi possibili (settore alimentare) arrotondato per eccesso all'unita' superiore Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore alimentare e' dato dalla differenza tra il valore A1 ed il numero delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore alimentare. SETTORE NON ALIMENTARE Numero Coefficiente (1) Prodotto Abitanti residenti nel comune x 0,00055 = + Abitanti residenti nei comuni entro i 30 km x 0,0000048 = + Presenze turistiche x 0,00000000745 = + A1 - Numero esercizi possibili (settore alimentare) arrotondato per eccesso all'unita' superiore Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per gli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore non alimentare e' dato dalla differenza tra il valore A1 ed il numero delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi del medio dettaglio superiori ai 400 metri quadrati del settore non alimentare.». Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Visto Il Presidente: ILLY