Art. 2.
Tipologia  degli  incarichi  a  tempo  determinato  e delle supplenze
                             temporanee
    1.  I  posti  di  insegnamento  e  le  cattedre  non  assegnati a
qualsiasi  titolo  a  personale  assunto  a  tempo indeterminato sono
coperti con:
      a)  incarichi  annuali  per  i  posti  d'insegnamento  e per le
cattedre  vacanti  e  disponibili entro la data del 31 ottobre, e che
rimangono tali per l'intero anno scolastico;
      b)  supplenze  temporanee,  fino  al  termine  delle  attivita'
didattiche, per i posti d'insegnamento e per le cattedre non vacanti,
ma  disponibili,  entro  la  data  del  31 ottobre,  fino  al termine
dell'anno  scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono
a  costituire  posti  di  insegnamento  o  cattedre  e che si rendono
disponibili entro la medesima data del 31 ottobre;
      c)  supplenze  temporanee  brevi  per  ogni altra necessita' di
supplenza diversa dal casi previsti dalle lettere a) e b).
    2.  Gli  incarichi annuali e le supplenze temporanee previsti dal
comma 1, lettere a) e b), possono essere rinnovati di anno in anno, e
comunque  per  un massimo di due annualita', se per il medesimo posto
di  insegnamento  o per la medesima cattedra permangano le condizioni
richieste  per  il  primo  conferimento.  A  tal  fine  il  contratto
individuale  di  lavoro contiene la clausola con la quale e' previsto
il rinnovo automatico del contratto medesimo.
    3.  Il  conferimento  degli  incarichi  annuali e delle supplenze
temporanee  fino  al  termine delle attivita' didattiche previste dal
comma  1,  lettere  a) e b) e' effettuato, prima della data di inizio
delle  lezioni, utilizzando le graduatorie provinciali per titoli del
personale  docente delle scuole a carattere statale come disciplinate
dal   decreto  del  Presidente  della  provincia  21 marzo  2005,  n.
6-36/Leg.  (Regolamento  per  la  formazione  e  per l'utilizzo delle
graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole
a carattere statale della provincia di Trento).
    4.  Il  conferimento  e'  disposto  utilizzando le graduatorie di
istituto  disciplinate  dall'Art.  6 del decreto del Presidente della
provincia n. 6-36/Leg. del 2005 per:
      a)  gli  incarichi  annuali  e  le supplenze temporanee fino al
termine  delle  attivita'  didattiche  in  caso  di esaurimento delle
graduatorie provinciali per titoli;
      b)  le  supplenze  temporanee  fino  al termine delle attivita'
didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento;
      c)  il  conferimento degli incarichi annuali previsti dal comma
1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni;
      d)  le  supplenze  temporanee  fino  al termine delle attivita'
didattiche  previste dal comma 1, lettera b), non coperte prima della
data di inizio delle lezioni;
      e) le supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera c).