Art. 2. Tipologia degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee 1. I posti di insegnamento e le cattedre non assegnati a qualsiasi titolo a personale assunto a tempo indeterminato sono coperti con: a) incarichi annuali per i posti d'insegnamento e per le cattedre vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre, e che rimangono tali per l'intero anno scolastico; b) supplenze temporanee, fino al termine delle attivita' didattiche, per i posti d'insegnamento e per le cattedre non vacanti, ma disponibili, entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti di insegnamento o cattedre e che si rendono disponibili entro la medesima data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessita' di supplenza diversa dal casi previsti dalle lettere a) e b). 2. Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere rinnovati di anno in anno, e comunque per un massimo di due annualita', se per il medesimo posto di insegnamento o per la medesima cattedra permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale e' previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo. 3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche previste dal comma 1, lettere a) e b) e' effettuato, prima della data di inizio delle lezioni, utilizzando le graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale come disciplinate dal decreto del Presidente della provincia 21 marzo 2005, n. 6-36/Leg. (Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento). 4. Il conferimento e' disposto utilizzando le graduatorie di istituto disciplinate dall'Art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 6-36/Leg. del 2005 per: a) gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali per titoli; b) le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento; c) il conferimento degli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni; d) le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche previste dal comma 1, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni; e) le supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera c).