Art. 3. Utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli e conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee 1. Per la copertura di posti di insegnamento e di cattedre, nei casi previsti dall'Art. 2, comma 3, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane, di seguito denominato dirigente della struttura provinciale competente, stipula contratti di lavoro a tempo determinato secondo la procedura e le modalita' previste da questo articolo. 2. Il dirigente della struttura provinciale competente definisce il calendario delle convocazioni e compila l'elenco dei posti di insegnamento e delle cattedre che possono essere assegnati con incarico annuale o con supplenza temporanea fino al termine dell'attivita' didattica, ivi compresi i posti e le cattedre per i quali si verifichino le condizioni per disporre il rinnovo dei relativi incarichi annuali o supplenze temporanee ai sensi dell'Art. 2, comma 2. 3. Prima delle operazioni di conferimento dei posti di insegnamento e delle cattedre a tempo determinato, il dirigente della struttura provinciale competente rende noto, mediante avviso pubblicato all'albo della medesima struttura, il calendario delle convocazioni e l'elenco dei posti individuati al sensi del comma 2. 4. La copertura di cattedre o di posti previsti dal comma 1 e' effettuata nel rispetto dello scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli. 5. Limitatamente al contratti che contengono la clausola indicata dall'Art. 2, comma 2, negli anni successivi al primo conferimento, il dirigente della struttura provinciale competente rinnova il contratto per un ulteriore anno e comunque per un massimo di due annualita'. 6. Effettuato il rinnovo dei contratti previsti dal comma 5, il dirigente della struttura provinciale competente procede all'assegnazione dei posti di insegnamento e degli incarichi per le cattedre ancora disponibili con lo scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli. 7. Il contratto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione e ha effetto dal giorno dell'assunzione in servizio; la scadenza del contratto e' fissata nel seguente modo: a) per gli incarichi annuali, al 31 agosto dell'anno scolastica di riferimento; b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, al giorno indicato dal calendario scolastico quale termine delle attivita' didattiche. 8. La struttura provinciale competente procede ad ulteriori convocazioni, da tenersi comunque prima dell'inizio delle lezioni, per il conferimento dei posti di insegnamento e delle cattedre che si sono resi disponibili, anche per effetto della mancata presa di servizio o per abbandono del servizio, da comunicarsi da parte dell'istituzione scolastica interessata alla struttura provinciale competente. 9. Il dirigente della struttura provinciale competente procede a ulteriori convocazioni, da tenersi prima dell'inizio delle lezioni, per la copertura dei posti di insegnamento o delle cattedre ancora disponibili partendo dal primo aspirante successivo all'ultimo a cui e' stato conferito un incarico o una supplenza nella precedente convocazione. Qualora si rendano disponibili posti di insegnamento o cattedre, il dirigente della struttura provinciale competente procede anche alla convocazione, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, degli aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al conferimento di ore di insegnamento che non costituivano posto di insegnamento o cattedra. 10. Restano ferme le competenze in materia di reclutamento del personale docente a tempo determinato attribuite al «Sorastant de la scola ladines» con riferimento alle scuole della valle di Fassa. 11. La Giunta provinciale definisce con deliberazione eventuali ulteriori modalita' applicative di questo articolo.