Art. 3.
Utilizzo  delle  graduatorie  provinciali  per  titoli e conferimento
        degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee
    1.  Per  la copertura di posti di insegnamento e di cattedre, nei
casi  previsti  dall'Art.  2,  comma  3, il dirigente della struttura
provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane, di
seguito  denominato dirigente della struttura provinciale competente,
stipula  contratti di lavoro a tempo determinato secondo la procedura
e le modalita' previste da questo articolo.
    2.  Il dirigente della struttura provinciale competente definisce
il  calendario  delle  convocazioni  e  compila l'elenco dei posti di
insegnamento  e  delle  cattedre  che  possono  essere  assegnati con
incarico   annuale   o  con  supplenza  temporanea  fino  al  termine
dell'attivita'  didattica,  ivi  compresi i posti e le cattedre per i
quali  si  verifichino  le  condizioni  per  disporre  il rinnovo dei
relativi  incarichi annuali o supplenze temporanee ai sensi dell'Art.
2, comma 2.
    3.   Prima   delle   operazioni  di  conferimento  dei  posti  di
insegnamento e delle cattedre a tempo determinato, il dirigente della
struttura   provinciale   competente   rende  noto,  mediante  avviso
pubblicato  all'albo  della  medesima  struttura, il calendario delle
convocazioni e l'elenco dei posti individuati al sensi del comma 2.
    4.  La  copertura  di cattedre o di posti previsti dal comma 1 e'
effettuata   nel   rispetto   dello   scorrimento  delle  graduatorie
provinciali per titoli.
    5. Limitatamente al contratti che contengono la clausola indicata
dall'Art. 2, comma 2, negli anni successivi al primo conferimento, il
dirigente della struttura provinciale competente rinnova il contratto
per un ulteriore anno e comunque per un massimo di due annualita'.
    6.  Effettuato  il rinnovo dei contratti previsti dal comma 5, il
dirigente    della    struttura    provinciale   competente   procede
all'assegnazione  dei  posti di insegnamento e degli incarichi per le
cattedre  ancora  disponibili  con  lo  scorrimento delle graduatorie
provinciali per titoli.
    7.  Il contratto di lavoro a tempo determinato si costituisce con
la   sottoscrizione  e  ha  effetto  dal  giorno  dell'assunzione  in
servizio; la scadenza del contratto e' fissata nel seguente modo:
      a) per gli incarichi annuali, al 31 agosto dell'anno scolastica
di riferimento;
      b)  per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche,  al  giorno  indicato  dal  calendario  scolastico  quale
termine delle attivita' didattiche.
    8.  La  struttura  provinciale  competente  procede  ad ulteriori
convocazioni,  da  tenersi  comunque prima dell'inizio delle lezioni,
per il conferimento dei posti di insegnamento e delle cattedre che si
sono  resi  disponibili,  anche  per  effetto  della mancata presa di
servizio  o  per  abbandono  del  servizio,  da  comunicarsi da parte
dell'istituzione  scolastica  interessata  alla struttura provinciale
competente.
    9.  Il dirigente della struttura provinciale competente procede a
ulteriori  convocazioni,  da tenersi prima dell'inizio delle lezioni,
per  la  copertura  dei posti di insegnamento o delle cattedre ancora
disponibili  partendo dal primo aspirante successivo all'ultimo a cui
e'  stato  conferito  un  incarico  o  una supplenza nella precedente
convocazione.  Qualora si rendano disponibili posti di insegnamento o
cattedre, il dirigente della struttura provinciale competente procede
anche  alla  convocazione,  nel  rispetto dell'ordine di graduatoria,
degli aspiranti che, precedentemente convocati, abbiano rinunciato al
conferimento  di  ore  di  insegnamento che non costituivano posto di
insegnamento o cattedra.
    10.  Restano  ferme  le competenze in materia di reclutamento del
personale  docente a tempo determinato attribuite al «Sorastant de la
scola ladines» con riferimento alle scuole della valle di Fassa.
    11.  La  Giunta provinciale definisce con deliberazione eventuali
ulteriori modalita' applicative di questo articolo.