Art. 4.
Utilizzo delle graduatorie di istituto e conferimento degli incarichi
                    e delle supplenze temporanee
    1.  Al  conferimento  degli  incarichi  annuali e delle supplenze
temporanee  previste  dall'Art.  2,  comma  4  provvede  il dirigente
scolastico scorrendo le graduatorie di istituto.
    2.  Per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze
temporanee fino al termine dell'attivita' didattica si applica quanto
previsto  dall'Art.  3,  comma 7; per il conferimento delle supplenze
temporanee  brevi  il  dirigente  scolastico  provvede  per  il tempo
strettamente necessario alla sostituzione del titolare, nel rispetto.
anche  di  quanto  previsto  dall'Art.  38,  commi  3 e 4 della legge
provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
    3.  Per ragioni di continuita' didattica, ove al primo periodo di
assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuita'
o   interrotti   solo   da   giorno   festivo   o  da  giorno  libero
dall'insegnamento,  ovvero da entrambi, la supplenza temporanea breve
e'  prorogata nei riguardi del medesimo supplente gia' in servizio, a
decorrere  dal  giorno successivo a quello di scadenza del precedente
contratto.
    4.  Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro
intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente
scolastico dispone la conferma del supplente gia' in servizio. In tal
caso  il  nuovo  contratto  decorre  dal  primo  giorno  di effettivo
servizio dopo la ripresa delle lezioni.
    5.   Per   la  sostituzione  del  personale  docente  con  orario
d'insegnamento  strutturato  su  piu' scuole, il dirigente di ciascun
istituto   puo'   provvedere   autonomamente  al  conferimento  della
supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza.
    6.  Per  la sostituzione di personale docente assente per periodi
non  superiori  a  15  giorni,  possono  essere  conferite  supplenze
temporanee  brevi  scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con
un  criterio  di  precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o
domiciliati  nei  comuni  ove sono collocate le sedi dell'istituzione
scolastica  interessata.  Nel  caso  di prosecuzione dell'assenza del
titolare  il  dirigente  provvede  alla  proroga del contratto o alla
conferma dello stesso secondo quanto previsto dal commi 3 e 4.
    7.  Nel  caso  di  esaurimento  della  graduatoria di istituto il
dirigente   scolastico   provvede  al  conferimento  della  supplenza
utilizzando  le graduatorie di altri istituti della provincia secondo
un   criterio  di  viciniorita'  e  previe  opportune  intese  con  i
competenti dirigenti scolastici.