Art. 4. Utilizzo delle graduatorie di istituto e conferimento degli incarichi e delle supplenze temporanee 1. Al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee previste dall'Art. 2, comma 4 provvede il dirigente scolastico scorrendo le graduatorie di istituto. 2. Per il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine dell'attivita' didattica si applica quanto previsto dall'Art. 3, comma 7; per il conferimento delle supplenze temporanee brevi il dirigente scolastico provvede per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del titolare, nel rispetto. anche di quanto previsto dall'Art. 38, commi 3 e 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13. 3. Per ragioni di continuita' didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuita' o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea breve e' prorogata nei riguardi del medesimo supplente gia' in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. 4. Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente scolastico dispone la conferma del supplente gia' in servizio. In tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. 5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su piu' scuole, il dirigente di ciascun istituto puo' provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza. 6. Per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, possono essere conferite supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le sedi dell'istituzione scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare il dirigente provvede alla proroga del contratto o alla conferma dello stesso secondo quanto previsto dal commi 3 e 4. 7. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorita' e previe opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.