Art. 5.
   Disposizioni riguardanti l'adempimento del contratto di lavoro
    1. Il mancato adempimento del contratto di lavoro sia nel caso di
non  assunzione  del servizio sia nel caso di abbandono del servizio,
salvo accertamento di giustificato motivo, che risulti da documentata
richiesta  dell'interessato,  da  parte  del  dirigente competente al
conferimento, comporta gli effetti previsti da questo articolo.
    2.  Per  gli  incarichi annuali o le supplenze temporanee fino al
termine  dell'attivita'  didattica  prevista  dall'Art.  2,  comma 3,
conferiti sulla base delle graduatorie provinciali per titoli:
      a)  la mancata assunzione di servizio comporta l'esclusione dal
conferimento  di  incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base
della  graduatoria  provinciale  per  titoli  per  la  quale e' stato
sottoscritto il contratto, per l'anno scolastico successivo;
      b)  la  mancata  accettazione del rinnovo previsto dall'Art. 2,
comma 2, comporta l'esclusione da conferimento di incarichi annuali e
supplenze  temporanee  sulla  base  delle graduatorie provinciali per
titoli per l'anno scolastico in corso;
      c) l'abbandono del servizio comporta oltre all'effetto previsto
dalla  lettera  a)  anche  l'esclusione  da conferimento di qualsiasi
incarico  e  supplenza  conferita  sia  sulla  base delle graduatorie
provinciali  per  titoli sia delle graduatorie di istituto per l'anno
scolastico in corso.
    3.  Nei  casi  indicati  dal  comma 2, lettere a) e b) il docente
interessato  mantiene  la possibilita' di accedere al conferimento di
posti  di  insegnamento  o  cattedre  sulla base delle graduatorie di
istituto.
    4. Per gli incarichi annuali e le supplenze previsti dall'Art. 2,
comma  4,  conferiti  sulla  base  delle  graduatorie  di istituto la
mancata  assunzione  di  servizio o l'abbandono del servizio comporta
l'esclusione  dal  conferimento  di qualsiasi tipologia di incarico e
supplenza  conferiti  sulla  base  delle graduatorie di istituto, per
l'anno scolastico in corso.
    5. Il docente in servizio per supplenze con scadenza anteriore al
termine  delle  lezioni ha facolta', entro il 30 aprile, di risolvere
anticipatamente  il  rapporto  di  lavoro  per accettarne un altro di
durata  sino  al  termine  dell  lezioni,  dell'attivita' didattica o
dell'anno scolastico.