Art. 5. Disposizioni riguardanti l'adempimento del contratto di lavoro 1. Il mancato adempimento del contratto di lavoro sia nel caso di non assunzione del servizio sia nel caso di abbandono del servizio, salvo accertamento di giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato, da parte del dirigente competente al conferimento, comporta gli effetti previsti da questo articolo. 2. Per gli incarichi annuali o le supplenze temporanee fino al termine dell'attivita' didattica prevista dall'Art. 2, comma 3, conferiti sulla base delle graduatorie provinciali per titoli: a) la mancata assunzione di servizio comporta l'esclusione dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per la quale e' stato sottoscritto il contratto, per l'anno scolastico successivo; b) la mancata accettazione del rinnovo previsto dall'Art. 2, comma 2, comporta l'esclusione da conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per l'anno scolastico in corso; c) l'abbandono del servizio comporta oltre all'effetto previsto dalla lettera a) anche l'esclusione da conferimento di qualsiasi incarico e supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli sia delle graduatorie di istituto per l'anno scolastico in corso. 3. Nei casi indicati dal comma 2, lettere a) e b) il docente interessato mantiene la possibilita' di accedere al conferimento di posti di insegnamento o cattedre sulla base delle graduatorie di istituto. 4. Per gli incarichi annuali e le supplenze previsti dall'Art. 2, comma 4, conferiti sulla base delle graduatorie di istituto la mancata assunzione di servizio o l'abbandono del servizio comporta l'esclusione dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso. 5. Il docente in servizio per supplenze con scadenza anteriore al termine delle lezioni ha facolta', entro il 30 aprile, di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine dell lezioni, dell'attivita' didattica o dell'anno scolastico.