Art. 6. Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico 1. Il docente con una supplenza ad orario ridotto rispetto all'orario di cattedra, ha diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle graduatorie di istituto ove e' inserito, a completare il proprio orario di insegnamenti fino alla concorrenza dell'orario di cattedra. 2. Il dirigente scolastico conferisce al docente gia' in servizio presso l'istituzione scolastica, previo consens dell'interessato, la supplenza che consente il completamento d'orario prescindendo dallo scorrimento della graduatoria di istituto. 3. Il docente puo' completare l'orario di cattedra sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di abi litazione o posto di insegnamento, sia con ore appartenenti a diverse classi di abilitazione o posto di insegnamento presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo secondo modalita' stabilite dalla giunta provinciale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 17 maggio 2005 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2005 registro n. 1, foglio n. 10