Art. 6.
Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro
                    nello stesso anno scolastico
    1.  Il  docente  con  una  supplenza  ad  orario ridotto rispetto
all'orario di cattedra, ha diritto, in relazione alle utili posizioni
occupate  nelle graduatorie di istituto ove e' inserito, a completare
il  proprio  orario di insegnamenti fino alla concorrenza dell'orario
di cattedra.
    2. Il dirigente scolastico conferisce al docente gia' in servizio
presso  l'istituzione scolastica, previo consens dell'interessato, la
supplenza  che  consente il completamento d'orario prescindendo dallo
scorrimento della graduatoria di istituto.
    3.  Il docente puo' completare l'orario di cattedra sia cumulando
ore  appartenenti  alla  medesima  classe di abi litazione o posto di
insegnamento,   sia   con   ore  appartenenti  a  diverse  classi  di
abilitazione  o  posto di insegnamento presso istituzioni scolastiche
del  primo  e  del  secondo  ciclo  secondo modalita' stabilite dalla
giunta provinciale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 17 maggio 2005
                               DELLAI
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 16 giugno 2005 registro n. 1,
foglio n. 10