Art. 2.
    Inserimento dell'Art. 7-bis della legge regionale n. 26/2000
    1. Dopo  l'Art. 7 della legge regionale n. 26/2000 e' inserito il
seguente:
    «Art.   7-bis  (Strutture  speciali  di  supporto  del  portavoce
dell'opposizione).   -  1. Le  disposizioni  inerenti  ai  componenti
dell'ufficio  di Presidenza del Consiglio di cui agli articoli 5, 6 e
7  si  applicano  anche al Portavoce dell'opposizione di cui all'Art.
10, comma 2 dello Statuto.»