Art. 2. Inserimento dell'Art. 7-bis della legge regionale n. 26/2000 1. Dopo l'Art. 7 della legge regionale n. 26/2000 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Strutture speciali di supporto del portavoce dell'opposizione). - 1. Le disposizioni inerenti ai componenti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche al Portavoce dell'opposizione di cui all'Art. 10, comma 2 dello Statuto.»