Art. 11.
                      F i n a n z i a m e n t o

    1. Il finanziamento dell'ITPDL e' assicurato mediante:
      a) risorse  di  parte corrente ed in conto capitale determinate
secondo  parametri  fissati  dalla giunta regionale in relazione alle
attivita' svolte dall'ITPDL ai sensi della presente legge;
      b) introiti   derivanti   dall'effettuazione  di  consulenze  e
prestazioni erogate a favore di terzi;
      c) somme  stanziate  nei  bilanci  della  Regione  e degli enti
locali per l'esercizio di attivita' assegnate all'ITPDL;
      d) finanziamenti  dello  Stato,  dell'Unione europea e di altri
organismi internazionali per specifici progetti.