Art. 11. F i n a n z i a m e n t o 1. Il finanziamento dell'ITPDL e' assicurato mediante: a) risorse di parte corrente ed in conto capitale determinate secondo parametri fissati dalla giunta regionale in relazione alle attivita' svolte dall'ITPDL ai sensi della presente legge; b) introiti derivanti dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi; c) somme stanziate nei bilanci della Regione e degli enti locali per l'esercizio di attivita' assegnate all'ITPDL; d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti.