Art. 7.
                        Collegio dei revisori

    1. Il  collegio  dei  revisori e' composto da tre membri nominati
dal Presidente della Regione scelti tra i revisori contabili iscritti
nel  registro previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  88  (Attuazione  della  direttiva  n.  84/253/CEE relativa
all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili) e successive modifiche.
    2. Il  collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente,
che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.
    3. Il  collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
contabile  e  finanziaria  dell'ITPDL  e  riferisce ogni semestre sui
risultati dell'attivita' di controllo alla giunta regionale.