Art. 7. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'Art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche. 2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori. 3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ITPDL e riferisce ogni semestre sui risultati dell'attivita' di controllo alla giunta regionale.