(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2005)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                           O  g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  di  attuazione,  adottato ai sensi
dell'Art.  47,  comma  1, lettera b), dello Statuto, in conformita' a
quanto previsto dall'Art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n.
17  (Disciplina  organica  in  materia di cave e torbiere e modifiche
alla  legge  regionale  6 agosto  1999,  n.  14 «Organizzazione delle
funzioni  a  livello  regionale  e  locale  per  la realizzazione del
decentramento amministrativo» e successive modifiche) disciplina:
      a) la  documentazione  da  allegare alla domanda concernente il
rilascio  dell'autorizzazione per l'attivita' di ricerca di materiali
di cava e torbiera;
      b) la  documentazione  da  allegare alla domanda concernente il
rilascio  dell'autorizzazione per l'attivita' di coltivazione di cava
e torbiera;
      c) la  documentazione  da  allegare alla domanda concernente il
rilascio  dell'autorizzazione  per  l'ampliamento  dell'attivita'  di
coltivazione di cava e torbiera;
      d) la  documentazione  da  allegare alla domanda concernente la
proroga della durata dell'autorizzazione;
      e) la  documentazione  da  allegare alla domanda concernente la
variante al piano di coltivazione;
      f) le modalita' di presentazione della domanda e della relativa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  della  autorizzazione per la
coltivazione nei corsi d'acqua;
      g) le  modalita'  di presentazione della domanda concernente il
recupero  ambientale  delle  cave dismesse e la relativa istruttoria,
nonche'   le   modalita'   per   la  concessione  ed  erogazione  dei
finanziamenti stessi;
      h) le  procedure  di  funzionamento della commissione regionale
consultiva per le attivita' estrattive;
      i) le modalita' ed i termini per la presentazione della domanda
e    della    relativa    documentazione   ai   fini   del   rilascio
dell'autorizzazione  per l'apertura di nuove cave e torbiere previsti
all'Art. 30 della legge regionale n. 17/2004;
      l) le  modalita'  ed  i  termini  per  la  presentazione  della
documentazione integrativa previsti all'Art. 31 della legge regionale
n. 17/2004;
      m) la  documentazione  da  presentare  in caso di proroga delle
autorizzazioni in scadenza prevista all'Art. 34 della legge regionale
n. 17/2004;
      n) le  modalita'  per  la  presentazione  della domanda e della
relativa documentazione previste all'Art. 35 della legge regionale n.
17/2004.
    2.  Il  presente regolamento, ai fini dell'attuazione della legge
regionale n. 17/2004, disciplina altresi':
      a) il programma di recupero ambientale delle cave dismesse;
      b) le   procedure   da  seguire  ai  fini  dell'adozione  della
deliberazione  della giunta regionale concernente gli importi unitari
del contributo per il recupero ambientale.