(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2005) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'Art. 47, comma 1, lettera b), dello Statuto, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) disciplina: a) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera; b) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera; c) la documentazione da allegare alla domanda concernente il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento dell'attivita' di coltivazione di cava e torbiera; d) la documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga della durata dell'autorizzazione; e) la documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione; f) le modalita' di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua; g) le modalita' di presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e la relativa istruttoria, nonche' le modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi; h) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive; i) le modalita' ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuove cave e torbiere previsti all'Art. 30 della legge regionale n. 17/2004; l) le modalita' ed i termini per la presentazione della documentazione integrativa previsti all'Art. 31 della legge regionale n. 17/2004; m) la documentazione da presentare in caso di proroga delle autorizzazioni in scadenza prevista all'Art. 34 della legge regionale n. 17/2004; n) le modalita' per la presentazione della domanda e della relativa documentazione previste all'Art. 35 della legge regionale n. 17/2004. 2. Il presente regolamento, ai fini dell'attuazione della legge regionale n. 17/2004, disciplina altresi': a) il programma di recupero ambientale delle cave dismesse; b) le procedure da seguire ai fini dell'adozione della deliberazione della giunta regionale concernente gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale.