Art. 11. Presentazione della domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua 1. La domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua e' presentata alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esclusivamente per fini strettamente connessi alla regimazione delle acque. 2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del titolare individuale dell'impresa o del legale rappresentante nel caso di enti o societa'; b) la certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dell'attivita' di coltivazione; c) l'indicazione dell'ubicazione dell'area di intervento; d) la tipologia del materiale oggetto di coltivazione; e) l'estensione dell'area su cui si intende svolgere l'attivita' di coltivazione e quella interessata dal cantiere estrattivo; f) la durata del cantiere; g) la presenza e la tipologia degli impianti. 3. La documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 2 e' costituita da: a) lo studio idraulico del corso d'acqua interessato dai lavori e il progetto di coltivazione redatti da un perito minerario, ingegnere o geologo; b) limitatamente all'area di intervento, la cartografia dei PTP di cui alla legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche e dei PTPG di cui alla legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche ove esistenti. 4. Copia della domanda e della relativa documentazione e' trasmessa alla Commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive al fine dell'acquisizione del parere di competenza, il quale viene reso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.