Art. 11.
Presentazione   della   domanda   concernente   il   rilascio   della
        autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua
    1. La domanda concernente il rilascio della autorizzazione per la
coltivazione nei corsi d'acqua e' presentata alla struttura regionale
competente  in  materia  di  difesa del suolo esclusivamente per fini
strettamente connessi alla regimazione delle acque.
    2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
      a) gli  estremi  anagrafici  ed  il codice fiscale del titolare
individuale dell'impresa o del legale rappresentante nel caso di enti
o societa';
      b) la  certificazione  di iscrizione all'albo professionale del
direttore responsabile dell'attivita' di coltivazione;
      c) l'indicazione dell'ubicazione dell'area di intervento;
      d) la tipologia del materiale oggetto di coltivazione;
      e) l'estensione   dell'area   su   cui   si   intende  svolgere
l'attivita'   di  coltivazione  e  quella  interessata  dal  cantiere
estrattivo;
      f) la durata del cantiere;
      g) la presenza e la tipologia degli impianti.
    3.  La  documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 2
e' costituita da:
      a) lo studio idraulico del corso d'acqua interessato dai lavori
e  il  progetto  di  coltivazione  redatti  da  un  perito minerario,
ingegnere o geologo;
      b) limitatamente all'area di intervento, la cartografia dei PTP
di  cui  alla legge regionale n. 24/1998 e successive modifiche e dei
PTPG  di  cui  alla legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche
ove esistenti.
    4.  Copia  della  domanda  e  della  relativa  documentazione  e'
trasmessa  alla  Commissione  regionale  consultiva  per le attivita'
estrattive  al  fine  dell'acquisizione  del parere di competenza, il
quale viene reso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della domanda.