Art. 12. Programma di recupero ambientale delle cave dismesse 1. AI fine di incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse, la giunta regionale, annualmente, adotta un programma di recupero ambientale sulla base di un censimento delle cave abbandonate e non recuperate. In fase di prima applicazione il programma di recupero ambientale e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il programma di recupero ambientale di cui al comma 1 indica tra l'altro: a) gli interventi da realizzare e le relative priorita', in conformita' a quanto previsto dall'Art. 20, comma 3, della legge regionale n. 17/2004; b) l'individuazione dei comuni ai quali e' demandata la realizzazione degli interventi; e) le risorse finanziarie occorrenti. 3. Il programma di recupero ambientale di cui al comma 1, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.