Art. 12.
        Programma di recupero ambientale delle cave dismesse
    1.  AI  fine  di  incentivare  il  recupero ambientale delle cave
dismesse,  la  giunta  regionale, annualmente, adotta un programma di
recupero   ambientale   sulla   base  di  un  censimento  delle  cave
abbandonate  e  non  recuperate.  In  fase  di  prima applicazione il
programma di recupero ambientale e' adottato entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  Il  programma di recupero ambientale di cui al comma 1 indica
tra l'altro:
      a)  gli  interventi  da  realizzare e le relative priorita', in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'Art.  20, comma 3, della legge
regionale n. 17/2004;
      b) l'individuazione   dei  comuni  ai  quali  e'  demandata  la
realizzazione degli interventi;
      e) le risorse finanziarie occorrenti.
    3.  Il  programma di recupero ambientale di cui al comma 1, viene
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.