Art. 13. Presentazione della domanda concernente il recupero ambientale delle cave dismesse e relativa istruttoria 1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del programma di recupero ambientale previsto all'Art. 12 i comuni sul cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo di cui all'Art. 15 della legge regionale n. 17/2004, ai fini della concessione dei finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse, presentano alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive apposita domanda, in sei copie, corredata dai progetti ed elaborati tecnici previsti all'Art. 4. 2. La struttura regionale di cui al comma 1, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, trasmette copia della stessa e della relativa documentazione alle direzioni regionali competenti in materia di territorio e urbanistica preposte alla tutela del paesaggio, nonche' alle altre pubbliche amministrazioni competenti per territorio. 3. Le strutture regionali e le altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, trasmettono il loro parere alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e relativa documentazione. Qualora la domanda debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambienale, ai sensi dell'Art. 46 della legge regionale n. 6/1999, il procedimento viene sospeso in attesa dell'acquisizione del parere stesso.