Art. 13.
Presentazione  della domanda concernente il recupero ambientale delle
                cave dismesse e relativa istruttoria
    1.  Entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione del programma di
recupero  ambientale previsto all'Art. 12 i comuni sul cui territorio
non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo di cui
all'Art.   15  della  legge  regionale  n.  17/2004,  ai  fini  della
concessione  dei  finanziamenti per il recupero ambientale delle cave
dismesse,  presentano  alla struttura regionale competente in materia
di attivita' estrattive apposita domanda, in sei copie, corredata dai
progetti ed elaborati tecnici previsti all'Art. 4.
    2.  La  struttura  regionale  di  cui  al comma 1, entro quindici
giorni  dal ricevimento della domanda, trasmette copia della stessa e
della  relativa documentazione alle direzioni regionali competenti in
materia   di  territorio  e  urbanistica  preposte  alla  tutela  del
paesaggio,  nonche'  alle  altre pubbliche amministrazioni competenti
per territorio.
    3. Le strutture regionali e le altre amministrazioni pubbliche di
cui  al  comma 2, trasmettono il loro parere alla struttura regionale
competente  in  materia di attivita' estrattive entro sessanta giorni
dal  ricevimento  della domanda e relativa documentazione. Qualora la
domanda  debba  essere sottoposta a valutazione di impatto ambienale,
ai   sensi   dell'Art.   46  della  legge  regionale  n.  6/1999,  il
procedimento  viene  sospeso  in  attesa dell'acquisizione del parere
stesso.