Art. 14.
Concessione  ed  erogazione  dei  finanziamenti per il recupero delle
                            cave dismesse
    1.  La  struttura  regionale  competente  in materia di attivita'
estrattive,  terminata  l'istruttoria prevista all'Art. 12, trasmette
gli  atti,  corredati  da  una  relazione  finale,  al  direttore del
dipartimento   economico   e  occupazionale  il  quale,  con  proprio
provvedimento,  adotta  la  graduatoria  e  concede  i  finanziamenti
previsti all'Art. 14, nei limiti dell'apposito capitolo di spesa.
    2.   Il  provvedimento  di  cui  al  comma 1  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
    3.  I  finanziamenti sono erogati nella misura del 20 per cento a
presentazione  del verbale di consegna dei lavori e dell'80 per cento
per   stati   di  avanzamento,  previo  accertamento  e  verifica  di
conformita' degli stessi ai progetti presentati.
    4. La verifica viene effettuata da un funzionario della struttura
regionale  competente  in  materia  di  attivita'  estrattiva,  da un
funzionario  della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
territorio   ed   urbanistica,  da  un  funzionario  della  struttura
regionale  competente  in  materia di ambiente, nonche' da un tecnico
del comune richiedente.
    5.  Il  materiale eventualmente estratto durante le operazioni di
recupero,  non puo' essere commercializzato, ma utilizzato dal comune
beneficiario  per  la realizzazione di opere pubbliche insistenti sul
suo territorio.