Art. 14. Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero delle cave dismesse 1. La struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive, terminata l'istruttoria prevista all'Art. 12, trasmette gli atti, corredati da una relazione finale, al direttore del dipartimento economico e occupazionale il quale, con proprio provvedimento, adotta la graduatoria e concede i finanziamenti previsti all'Art. 14, nei limiti dell'apposito capitolo di spesa. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 20 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori e dell'80 per cento per stati di avanzamento, previo accertamento e verifica di conformita' degli stessi ai progetti presentati. 4. La verifica viene effettuata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattiva, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente, nonche' da un tecnico del comune richiedente. 5. Il materiale eventualmente estratto durante le operazioni di recupero, non puo' essere commercializzato, ma utilizzato dal comune beneficiario per la realizzazione di opere pubbliche insistenti sul suo territorio.