Art. 15. Procedure di funzionamento della Commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive 1. La Commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive, di seguito denominata CRC, si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive. 2. La CRC e' convocata dal segretario, a mezzo di fax o posta elettronica, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione. 3. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della CRC decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale n. 17/2004, i quali durano in carica fino alla scadenza della CRC. 4. Il presidente della CRC, in relazione all'ordine cronologico di apertura procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno. 5. Il presidente della CRC invita a partecipare alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali, che partecipano senza diritto di voto. 6. La struttura regionale competente in materia di attivita' produttive di cui al comma 1, fornisce al segretario della CRC la documentazione dalla stessa richiesta. 7. La CRC partecipa alle conferenze di servizi, convocate nei casi indicati dalla legge regionale n. 17/2004 ai sensi della normativa vigente, quale organismo collegiale tenuto a rappresentare, sotto il profilo tecnico-amministrativo, i vari interessi regionali coinvolti nel procedimento. A tal fine il presidente della CRC esprime, nell'ambito delle conferenze di servizi, i suddetti interessi previa apposita delega da parte di tutti i componenti della CRC stessa. 8. La CRC, nei casi in cui debba rilasciare pareri, e' validamente costituita quando sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 9. Il parere della CRC e' rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione e' pervenuta presso la segreteria della stessa. 10. La CRC presta, ove riebiesta, assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai comuni siano di interesse generale, la CRC si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche linee-guida agli enti locali. 11. Le strutture regionali possono chiedere alla CRC osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attivita' estrattive.