Art. 15.
Procedure di funzionamento della Commissione regionale consultiva per
                       le attivita' estrattive
    1.   La   Commissione   regionale  consultiva  per  le  attivita'
estrattive,  di  seguito  denominata  CRC, si riunisce, di norma, una
volta   al  mese  e  comunque  in  funzione  delle  questioni  e  dei
procedimenti  attivati  e  per i quali sia stata compiuta la relativa
istruttoria  da parte della struttura regionale competente in materia
di attivita' estrattive.
    2.  La  CRC  e'  convocata dal segretario, a mezzo di fax o posta
elettronica,  con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data
di convocazione.
    3. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a
tre  sedute  consecutive  della  CRC  decadono  dall'incarico  e sono
sostituiti  con  nuovi componenti nominati ai sensi dell'Art. 8 della
legge  regionale  n.  17/2004,  i  quali  durano  in carica fino alla
scadenza della CRC.
    4.  Il  presidente della CRC, in relazione all'ordine cronologico
di  apertura  procedimenti  ed  alla  loro  completezza  istruttoria,
procede alla formazione dell'ordine del giorno.
    5.  Il  presidente  della  CRC  invita  a partecipare alle sedute
aventi  ad  oggetto  questioni  di  ordine  generale e di particolare
rilevanza,  i  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria del
settore  estrattivo  e  delle  parti  sociali,  che partecipano senza
diritto di voto.
    6.  La  struttura  regionale  competente  in materia di attivita'
produttive  di  cui  al  comma 1, fornisce al segretario della CRC la
documentazione dalla stessa richiesta.
    7.  La  CRC  partecipa  alle conferenze di servizi, convocate nei
casi  indicati  dalla  legge  regionale  n.  17/2004  ai  sensi della
normativa vigente, quale organismo collegiale tenuto a rappresentare,
sotto  il  profilo tecnico-amministrativo, i vari interessi regionali
coinvolti  nel  procedimento.  A  tal  fine  il  presidente della CRC
esprime,   nell'ambito   delle  conferenze  di  servizi,  i  suddetti
interessi previa apposita delega da parte di tutti i componenti della
CRC stessa.
    8.   La  CRC,  nei  casi  in  cui  debba  rilasciare  pareri,  e'
validamente costituita quando sono presenti almeno quattro componenti
e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
    9.  Il parere della CRC e' rilasciato entro sessanta giorni dalla
data in cui la documentazione e' pervenuta presso la segreteria della
stessa.
    10.  La  CRC  presta, ove riebiesta, assistenza tecnica ai comuni
per  gli  adempimenti  di loro competenza avvalendosi delle strutture
regionali  competenti.  Ove  le  questioni  poste dai comuni siano di
interesse  generale,  la  CRC si esprime e le sue determinazioni sono
inviate   alla   giunta   regionale  per  l'eventuale  emanazione  di
specifiche linee-guida agli enti locali.
    11. Le strutture regionali possono chiedere alla CRC osservazioni
sui   provvedimenti  di  loro  competenza  in  materia  di  attivita'
estrattive.